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Sentenza

Sentenza del 16/12/2025 n. 32848 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con cui era stato disconosciuto un credito d’imposta di 1.000.000 di euro, indicato nella dichiarazione 2007 per il periodo d’imposta 2006 e maturato per investimenti in aree svantaggiate ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388/2000. Il credito era sorto in capo a Egnathia Iniziative Turistiche E.I.T. Srl, poi trasformata in E.I.T. Sas, e attribuito al socio Il Saraceno Srl, successivamente incorporato dalla contribuente. L’Agenzia contestava che una società di persone potesse attribuire ai soci un credito d’imposta originato quando era ancora società di capitali. La contribuente sosteneva inoltre, con ricorso per revocazione, che la precedente sentenza della Cassazione del 2016 contenesse una motivazione riferita a una controversia diversa.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e ha ritenuto giuridicamente inesistente la precedente sentenza del 2016, perché la sua motivazione non era riferibile alla controversia. Ha quindi deciso nuovamente il ricorso dell’Agenzia: ha respinto l’eccezione di inammissibilità della contribuente e rigettato nel merito il ricorso dell’Agenzia, stabilendo che il credito d’imposta non utilizzato da una società di persone può essere attribuito ai soci in proporzione alle quote, anche se originato prima della trasformazione in società di persone. Il ricorso per revocazione è stato dichiarato privo di oggetto e la materia del contendere è cessata. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del primo giudizio di legittimità: 200 euro per esborsi e 15.000 euro per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA; distrazione in favore dell’avvocato antistatario. Nessuna statuizione sulle spese della revocazione; non è dovuto il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    In tema di credito di imposta maturato da una società di persone, in virtù del principio di trasparenza di cui all'art. 5 t.u.i.r., è consentita l'attribuzione del medesimo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle loro quote, non configurandosi un'ipotesi di cessione in senso proprio ma solo una particolare forma di utilizzo del medesimo.

    Il credito d’imposta di una società di persone può essere attribuito, in tutto o in parte, ai soci proporzionalmente alle quote. L’operazione è una modalità di utilizzo del credito coerente con la tassazione per trasparenza, non una cessione del credito in senso proprio.

  • Art. 384 del codice di procedura civile

    Al contrario di quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate, deve affermarsi che possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società.

    In sede di cassazione, la Corte può decidere la causa nel merito quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto; nel caso concreto ha applicato tale possibilità per risolvere la controversia.

  • Art. 274 del codice di procedura civile

    Infatti, l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., essendo volto a garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione pure in sede di legittimità.

    La riunione di cause connesse può essere disposta anche in Cassazione, per ragioni di economia processuale e certezza del diritto.

  • Art. 111 della Costituzione

    Al contrario di quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate, deve affermarsi che possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società.

    La Corte richiama i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, insieme a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., per giustificare la decisione nel merito senza rinvio quando la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti.

  • Art. 391-bis del codice di procedura civile

    È la disposizione in base alla quale la contribuente aveva proposto il ricorso per revocazione contro la precedente sentenza. La Corte, dichiarata inesistente quella pronuncia, ha ritenuto venuto meno l’oggetto del ricorso, dichiarando cessata la materia del contendere.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo: nel primo giudizio era soccombente un’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e nel secondo l’inammissibilità era sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Per le società di persone, il principio di tassazione per trasparenza consente di attribuire ai soci, in proporzione alle quote, crediti d’imposta non utilizzati dalla società: tale attribuzione è una forma di utilizzo del credito e non una cessione in senso proprio.
  • La trasformazione da società di capitali a società di persone non comporta, da sola, la nascita di un nuovo soggetto; occorre tuttavia distinguere la continuità della titolarità del credito dalla successiva attribuzione ai soci, che va valutata secondo le regole applicabili alle società di persone.
  • In Cassazione, se la sentenza impugnata non affronta una questione decisiva e questa è esclusivamente giuridica, la Corte può decidere direttamente nel merito senza rinvio, purché non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Una decisione la cui motivazione è riferita a una controversia diversa può essere considerata giuridicamente inesistente; in tal caso il giudizio originario può essere nuovamente deciso e il ricorso per revocazione contro il provvedimento inesistente resta privo di oggetto.

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