Cassazione Civile, Ordinanza n. 11038/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino pakistano aveva proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura. Il giudizio davanti al Giudice di Pace era stato rinviato più volte per verifiche sulla definizione della procedura di protezione internazionale. All'udienza fissata, poiché nessuna delle parti compariva, il giudice disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del processo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il soccombente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 127 c.p.p., sostenendo che, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, non fosse necessaria la comparizione delle parti e che il giudice non potesse applicare la regola della mancata comparizione prevista per il processo civile ordinario, né dichiarare l'estinzione per tale ragione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione del cittadino extracomunitario non si applica la regola generale dell'art. 181 c.p.c. sulla mancata comparizione delle parti, perché il procedimento è connotato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso. Il giudice, verificata la ritualità della vocatio in ius, deve comunque decidere sul merito dell'opposizione; il rinvio della trattazione è giustificato solo in caso di irregolarità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Perciò la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione sono state ritenute illegittime. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Ancona, in persona di altro magistrato, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 13 e 13-bis d.lgs. 286/1998
sono invocati dal ricorrente come norme disciplinanti l'espulsione dello straniero e il relativo giudizio di opposizione; la Corte li considera nel contesto del rito speciale, caratterizzato da celerità e officiosità.
art. 127 c.p.p.
è richiamato dal ricorrente, ma la Corte risolve la controversia sulla base della disciplina speciale del procedimento di opposizione al decreto di espulsione.
art. 181 c.p.c.
la Corte esclude l'applicabilità della regola della mancata comparizione delle parti e del rinvio della causa, ritenendola incompatibile con il giudizio di opposizione al decreto di espulsione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione dello straniero non opera la regola generale del processo civile che impone il rinvio in caso di mancata comparizione delle parti, poiché si tratta di un procedimento speciale connotato da celerità e officiosità dell'impulso.
- In tale procedimento il giudice, una volta verificata la ritualità degli atti di convocazione, deve pronunciarsi sul merito dell'opposizione e non può dichiarare l'estinzione del processo per la sola assenza delle parti.
- Il rinvio della trattazione è giustificato solo se vi sia un vizio della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, non già per la mancata comparizione in sé.
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