Cassazione Civile, Ordinanza n. 00126/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La vicenda riguarda due distinti provvedimenti di proroga del trattenimento amministrativo di un cittadino straniero presso centri di permanenza per i rimpatri, adottati dal giudice di pace su richiesta della questura nell’ambito di procedure di espulsione. Nel primo procedimento il trattenimento, inizialmente convalidato e poi già prorogato una prima volta, veniva ulteriormente prorogato dopo la rinuncia alla domanda di protezione internazionale; nel secondo procedimento, successivo trasferimento in altro CPR, il trattenimento veniva confermato per ulteriori 90 giorni. In entrambi i ricorsi per cassazione il cittadino straniero deduceva, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, da un lato la violazione dell’obbligo di motivazione perché il giudice di pace aveva utilizzato una formula prestampata o un mero rinvio alle ragioni della questura, senza una motivazione effettiva; dall’altro la violazione dell’art. 13 Cost., dell’art. 3 Cost. e dell’art. 3 d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020, sostenendo che per le proroghe successive alla prima non è sufficiente la sola difficoltà di identificazione, ma occorre un accertamento concreto sulla probabilità dell’identificazione o sulla necessità del trattenimento ai fini dell’organizzazione del rimpatrio.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione e ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che, in tema di proroga del trattenimento dello straniero nei CPR, la disciplina applicabile alle proroghe successive alla prima impone una motivazione rafforzata e la verifica di elementi concreti che rendano probabile l’identificazione dello straniero o rendano necessario il protrarsi della detenzione per organizzare il rimpatrio. Nel caso concreto, i decreti del giudice di pace erano motivati in modo meramente apparente, perché si limitavano a recepire le ragioni addotte dalla questura senza autonoma valutazione. La Corte ha quindi cassato senza rinvio i provvedimenti impugnati, perché non era più possibile proseguire il giudizio per intervenuta scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto disporsi la proroga del trattenimento. Ha inoltre regolato le spese richiamando il regime del patrocinio a spese dello Stato previsto per tali procedimenti e i criteri di liquidazione applicabili anche in caso di cassazione senza rinvio.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
"minimo costituzionale" della motivazione
la motivazione del provvedimento deve essere effettiva e non meramente apparente; il richiamo stereotipato o prestampato non è sufficiente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale denunciato per la violazione dell’obbligo di motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di censura per la dedotta falsa applicazione delle norme sostanziali sul trattenimento
art. 13 Cost.
impone una lettura restrittiva delle proroghe del trattenimento, a tutela della libertà personale
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura normativa, ma non costituisce il fulcro decisorio
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
la modifica introdotta dalla l. n. 161 del 2014 ha reso più rigorosa la disciplina della seconda proroga e delle successive, richiedendo elementi concreti sulla probabilità dell’identificazione o sulla necessità del trattenimento per il rimpatrio
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
costituisce la base normativa del trattenimento e delle relative proroghe nei CPR
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998
nei giudizi di convalida o proroga del trattenimento lo straniero è ammesso automaticamente al patrocinio a spese dello Stato
art. 133, comma 5, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica alla soccombenza di un’Amministrazione statale nel giudizio di convalida/proroga del trattenimento
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di soccombenza dell’Amministrazione statale, la liquidazione delle spese spetta all’autorità che ha proceduto o, in cassazione, al giudice competente secondo le regole indicate in motivazione
Massime di principio
- Nella proroga del trattenimento dello straniero presso un CPR, soprattutto dalla seconda proroga in poi, il giudice deve compiere un’autonoma verifica dei presupposti e non può limitarsi a recepire acriticamente la richiesta dell’autorità amministrativa.
- La legittimità della proroga successiva alla prima richiede la presenza di elementi concreti idonei a rendere probabile l’identificazione dello straniero oppure a dimostrare la necessità del trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio.
- Una motivazione che si esaurisca in formule stereotipate, moduli prestampati o meri rinvii alla nota della questura integra motivazione apparente e comporta il vizio denunciabile in cassazione.
- Nel giudizio di convalida o proroga del trattenimento amministrativo dello straniero opera automaticamente il patrocinio a spese dello Stato, con disciplina speciale sulla liquidazione delle spese processuali.
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