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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06652/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente bancario)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista ha chiesto la restituzione di somme ritenute indebitamente percepite dalla banca per pattuizioni reputate illegittime: interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e altre spese. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’impugnazione della banca, ritenendo, tra l’altro, che il conto fosse affidato e che una lettera di diffida della correntista avesse efficacia idonea a interrompere o comunque incidere sulla prescrizione. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la banca ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697, 2935 e 2946 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., 117, commi 1 e 3, t.u.b., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione, qualificando le rimesse come ripristinatorie sulla base del presunto valore confessorio di una deduzione difensiva della banca, con conseguente inversione dell’onere della prova; nella memoria ha poi insistito sul fatto che non vi sarebbe stata trascrizione integrale degli atti e che la censura non mirava al merito ma al riparto probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse sostanzialmente diretta a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, cioè l’esistenza di un affidamento del conto, accertamento fondato anche su dichiarazioni difensive valorizzate come elementi indiziari e non come confessione. La Corte ha inoltre chiarito che non vi era violazione dell’art. 2697 c.c., perché la censura non riguardava un errato riparto dell’onere della prova, ma l’asserito erroneo apprezzamento del materiale istruttorio e della non contestazione, profilo non deducibile come violazione di legge. Ha quindi confermato la soccombenza della banca, condannandola alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dando atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione dell'indebito, ma non decisivo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando contesti l'apprezzamento in fatto dell'esito della prova

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riferimento alla prescrizione ordinaria, ma non accolto

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per asserita ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inconferente

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su fatti non contestati; non per contestare la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o nega il prudente apprezzamento richiesto dalla legge

  • art. 117, commi 1 e 3, t.u.b.

    richiamato come base normativa in tema di rapporti bancari e condizioni contrattuali, ma non oggetto di accoglimento del ricorso

  • art. 2729 c.c.

    le dichiarazioni del procuratore possono costituire elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice

  • art. 2730 c.c.

    la Corte esclude che le dichiarazioni difensive considerate abbiano valore di confessione

  • art. 2733, secondo comma, c.c.

    la confessione giudiziale fa piena prova e, se ritenuta tale, non sarebbe stata valutabile come mera indizio; la Corte precisa che ciò non è avvenuto

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata e alla fase camerale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata qualificata come sostanzialmente di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali e sulla valutazione della prova

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di somme ulteriori a titolo sanzionatorio per lite temeraria o abuso del processo

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi non hanno valore di confessione, ma possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari, liberamente apprezzabili nel complesso del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando si contesta l'apprezzamento, positivo o negativo, del materiale probatorio raccolto.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito sono inammissibili in cassazione, perché trasformano il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la maggiore o minore attendibilità attribuita alle prove, ma solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
  • Ai fini dell'eccezione di prescrizione in materia di ripetizione di indebito bancario, se il giudice di merito accerta in fatto l'esistenza di un conto affidato o di rimesse ripristinatorie, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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