Cassazione Civile, Ordinanza n. 32264/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il difetto di certificazione della data nella procura speciale integra una causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio. Non ha provveduto sulle spese per mancata costituzione dell'Amministrazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino togolese aveva chiesto la protezione sussidiaria e quella umanitaria; la Commissione territoriale aveva respinto l'istanza e il Tribunale di Venezia aveva confermato il diniego con decreto. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso: la procura speciale per il giudizio di cassazione, rilasciata in foglio separato, era priva della necessaria certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008 secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione avverso il decreto in materia di protezione internazionale la procura deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale data di rilascio.
Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio senza preventiva interlocuzione con le parti.
Costituiscono il regime ordinario della procura speciale, rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 introduce una disciplina speciale e più rigorosa.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Individua il contributo unificato base cui commisurare l'ulteriore importo in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve recare, a pena di inammissibilità, l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla data di rilascio.
- La mancanza della certificazione richiesta dalla disciplina speciale sulla procura integra un vizio processuale rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, senza necessità di instaurare un contraddittorio preventivo sulla questione.
- La disciplina speciale dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 prevale sul regime ordinario della procura speciale previsto dal codice di procedura civile e impone un requisito formale aggiuntivo.
- Nei ricorsi dichiarati inammissibili, se ne ricorrono i presupposti di legge, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
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