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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20609/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di euro 417,50 a titolo di imposta di registro, somme che il contribuente assumeva di avere versato nonostante il pagamento fosse già stato effettuato da un coobbligato solidale. L'Ufficio aveva negato il rimborso perché i versamenti del coobbligato risultavano abbinati ad altro provvedimento. In primo grado il contribuente non aveva ottenuto una pronuncia favorevole sulle spese; in appello, la commissione tributaria regionale ha rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale del contribuente, compensando le spese per reciproca soccombenza parziale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che, una volta accertato che il pagamento era stato effettuato da uno dei debitori solidali e che l'errato abbinamento dei versamenti era dipeso da un disguido dell'Ufficio, la compensazione delle spese sarebbe stata illogica ed erronea e avrebbe inciso sul diritto di azione ex art. 24 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione della commissione regionale sulla compensazione delle spese era fondata sulla reciproca soccombenza parziale, ipotesi espressamente prevista dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il ricorrente, però, non aveva censurato specificamente la ratio di tale statuizione, limitandosi a criticare in modo generico la valutazione delle spese e a sviluppare argomentazioni che non colpivano la concreta base decisoria della sentenza impugnata. Per questo il motivo è stato ritenuto aspecifico e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    è indicato come norma che consente la compensazione delle spese nel processo tributario in caso di reciproca soccombenza parziale

  • art. 92 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente come norma sulla regolazione e compensazione delle spese

  • art. 24 Cost.

    è evocato dal ricorrente per sostenere che la motivazione sulla compensazione avrebbe inciso sul diritto di agire in giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è richiamato per dare atto del presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura contro la regolazione delle spese deve investire specificamente la ratio decidendi posta a base della compensazione o della condanna; una critica generica o non coerente con il fondamento della decisione rende il motivo inammissibile.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario è legittima quando la decisione si fonda sulla reciproca soccombenza parziale, ipotesi espressamente prevista dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
  • L'aspecificità del motivo ricorre quando il ricorrente non contesta la concreta motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre argomentazioni di merito o doglianze incompatibili con la base decisoria effettiva.
  • La deduzione della violazione di legge non può tradursi in una contestazione meramente assertiva dell'illogicità della motivazione se non viene prima individuato l'esatto errore giuridico commesso dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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