Cassazione Civile, Ordinanza n. 00742/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di banca, licenziato per giusta causa con lettera del 12 marzo 2020, aveva chiesto in giudizio la declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia del recesso. Il licenziamento era fondato su una serie di condotte ritenute contrarie ai doveri di diligenza e agli ordini di servizio interni: operatività di un rapporto di portafoglio commerciale salvo buon fine per disposizioni di incasso Sepa Direct Debit B2B; inserimento di due disposizioni di incasso collegate a una fattura pro forma; autorizzazione di quattro bonifici in favore di una società sulla base della qualità di nuovo rappresentante legale di un soggetto che si era presentato con verbale assembleare non ancora iscritto nel registro delle imprese, con conseguente svuotamento del conto. In appello era stata confermata la decisione di primo grado che aveva respinto le domande del lavoratore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2119, 2104, 18 l. n. 300/1970, di norme del CCNL, dell’art. 1852 c.c., della direttiva servizi di pagamento e del d.lgs. n. 11/2010, lamentando un deficit argomentativo e interpretativo della sentenza impugnata e sostenendo l’insussistenza della giusta causa e della rilevanza disciplinare dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, del CCNL e dell’art. 2697 c.c., censurando il mancato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di documentazione relativa al mandato Sepa del 2 gennaio 2020, che egli riteneva incompleto per mancanza del codice identificativo del creditore, e lamentando che ciò avesse impedito una verifica piena della contestazione disciplinare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e perché la Corte territoriale aveva già accertato, con motivazione congrua e in un contesto di doppia conforme, la sussistenza delle condotte contestate, la loro gravità, la lesione del vincolo fiduciario e la proporzione del licenziamento. Quanto al secondo motivo, ha affermato che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è discrezionale; inoltre il mandato Sepa risultava già prodotto in atti e privo del codice identificativo del creditore, mentre l’eventuale successiva disposizione del cliente non escludeva l’addebito contestato al dipendente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Norme richiamate
La giusta causa è clausola generale che richiede specificazione interpretativa; la sua concreta ricorrenza e la proporzione della sanzione sono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito, censurabili in cassazione solo per violazione dei parametri normativi o per motivazione nei limiti consentiti.
Richiamato come parametro dei doveri di diligenza del lavoratore, la cui violazione, nel caso concreto, è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito.
art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’illegittimità del licenziamento, ma ritenuto non decisivo alla luce dell’accertata giusta causa.
art. 7, comma 2, L. n. 300 del 1970
Richiamato in relazione alla contestazione disciplinare e al diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione dedotta.
art. 38, comma 3, CCNL ratione temporis vigente
Richiamato come fonte regolatrice dei doveri del dipendente bancario, ma le censure sono state respinte.
Richiamato nel contesto delle operazioni bancarie oggetto di contestazione, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.
Direttiva n. 64/2007 CE
Richiamata dal ricorrente in tema di servizi di pagamento e operazioni Sepa; la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato per la disciplina dei servizi di pagamento; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla sua applicazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per nullità processuali invocata dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per escludere il sindacato sul merito dell’apprezzamento probatorio, alla luce della nuova formulazione applicabile ratione temporis.
L’ordine di esibizione è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; il suo mancato esercizio non è di per sé censurabile in cassazione.
Richiamato dal ricorrente sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che la banca avesse assolto il proprio onere probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- In tema di licenziamento per giusta causa, la nozione di giusta causa costituisce una clausola generale: la sua specificazione avviene mediante valutazione dei fatti concreti e degli standard dell’ordinamento, mentre l’apprezzamento sulla gravità della condotta e sulla proporzione della sanzione è rimesso al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rivalutazione del merito: restano insindacabili, se sorretti da motivazione congrua, l’attendibilità dei testimoni, la ricostruzione dei fatti e la scelta degli elementi probatori ritenuti decisivi.
- Quando il giudice di merito accerta una pluralità di condotte del lavoratore, la loro rilevanza disciplinare e la lesione del vincolo fiduciario, il controllo di legittimità può riguardare solo errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti, non una diversa lettura del materiale istruttorio.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è un potere discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio non integra di regola motivo di ricorso per cassazione, salvo specifiche violazioni processuali dedotte e provate.
- In presenza di un documento già prodotto in atti, la parte che contesti il suo contenuto deve allegare e dimostrare i presupposti dell’eventuale disconoscimento o querela di falso; in difetto, non può fondatamente lamentare la mancata acquisizione di quel documento come se fosse indispensabile.
- Nel giudizio disciplinare lavoristico, la valutazione della gravità della condotta può legittimamente tenere conto della qualifica professionale, dell’esperienza e della posizione di responsabilità del dipendente, poiché tali elementi incidono sul grado di diligenza esigibile e sulla intensità della lesione fiduciaria.
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