Cassazione Civile, Ordinanza n. 00751/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice, addetta allo sportello con contratto a tempo indeterminato, era stata licenziata per giusta causa a seguito di plurimi addebiti: rimborsi fiscali asseritamente fraudolenti, indebiti prelievi da un libretto postale, distruzione di assegni già negoziati con falsa dichiarazione di annullo e ammanco di cassa. Il Tribunale aveva annullato il recesso; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo i fatti accertati e sussumendoli nell'art. 54, comma 5, lett. g) del CCNL del personale non dirigente di Poste Italiane, cioè in una ipotesi di licenziamento con preavviso per fatti che dimostrano piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio. Con il ricorso per cassazione la dipendente ha denunciato violazione della disciplina contrattuale collettiva e dei criteri ermeneutici dei contratti, oltre alla falsa applicazione dell'art. 18 St. lav. come modificato dalla L. n. 92/2012, sostenendo che i fatti andavano ricondotti a una fattispecie sanzionabile in via conservativa (art. 54, comma 4, lett. j, e non a una fattispecie espulsiva), che mancava il dolo diretto e che vi fosse sproporzione tra addebiti e sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla ricostruzione dei fatti, perché dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito su un accertamento già motivato e quindi insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla sussunzione giuridica, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso il licenziamento senza preavviso per difetto del dolo, ma aveva legittimamente applicato la sanzione del licenziamento con preavviso in ragione della particolare gravità dei comportamenti, del loro numero, varietà e reiterazione, della lesione del vincolo fiduciario e della previsione collettiva richiamata. È stata confermata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 54 CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane
comma IV lett. j; comma V lett. g; comma VI lett. a), c), k)
La Corte ha distinto tra ipotesi sanzionabili con misura conservativa e ipotesi che giustificano il licenziamento con preavviso; ha ritenuto che la condotta, per gravità complessiva e capacità di manifestare incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio, rientrasse nel comma V lett. g), non nelle ipotesi conservative invocate dalla lavoratrice.
art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970
La censura di falsa applicazione è stata respinta perché la Corte territoriale non aveva applicato una tutela reintegratoria o indennitaria in modo erroneo, ma aveva qualificato il recesso come legittimo, riconoscendo solo l'indennità di mancato preavviso per la natura del licenziamento con preavviso.
L. n. 92 del 2012
Richiamata quale legge modificativa dell'art. 18 St. lav. nel contesto della disciplina applicabile al licenziamento impugnato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro di ricorso per dedurre violazioni di legge e di norme contrattuali collettive.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ha ricondotto le doglianze sui fatti a un tentativo di revisione del merito, non consentito in cassazione se la motivazione del giudice di appello è adeguata e логica.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito e sorretta da motivazione adeguata non è sindacabile mediante censure che mirino solo a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- In materia disciplinare lavoristica, anche quando il fatto contestato corrisponda astrattamente a una previsione del contratto collettivo, il giudice deve verificare in concreto la gravità della condotta e la proporzione della sanzione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
- La sussunzione della condotta nella clausola collettiva più grave o in quella conservativa dipende non solo dall'elemento soggettivo, ma dall'apprezzamento complessivo del comportamento, del numero e della reiterazione degli addebiti e dell'incidenza sul vincolo fiduciario.
- Se il giudice accerta la legittimità del licenziamento con preavviso, la condanna al solo pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non equivale al riconoscimento di una tutela indennitaria per illegittimità del recesso.
- La presenza di una motivazione logica e coerente sulla proporzionalità della sanzione rende incensurabile in cassazione il giudizio di merito sulla qualificazione disciplinare del fatto.
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