Cassazione Civile, Ordinanza n. 00754/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente a termine della società con mansioni di recapito, era stato assunto a tempo indeterminato con contratto part-time per mansioni di operatore di sportello, con patto di prova di 183 giorni richiamato dalla lettera di assunzione e dal CCNL applicabile. Dopo circa sei mesi dall'assunzione, la società gli intimava licenziamento per mancato superamento della prova. Il lavoratore impugnava il recesso sostenendo, con tre motivi di ricorso per cassazione, che: 1) la disciplina collettiva applicata violasse l'art. 4 RDL n. 1825/1924 perché il periodo di prova avrebbe superato il limite massimo di tre mesi; 2) la Corte d'appello avesse erroneamente calcolato la scadenza del periodo di prova, senza considerare la riduzione dell'orario al 51,4% del full-time e dunque la percentuale di lavoro resa; 3) fosse stato omesso l'esame di un fatto decisivo, cioè lo svolgimento di ore straordinarie che avrebbero fatto ritenere esaurito prima il periodo di prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, perché la questione della violazione della norma primaria da parte del CCNL era stata posta solo in appello e non risultava specificamente dedotta nei precedenti gradi nei termini poi sviluppati in cassazione; lo ha comunque ritenuto infondato, affermando che per il personale part-time il CCNL prevede un periodo di prova garantito pari a quello del full-time, da svolgersi però in un arco temporale più ampio, senza violazione del limite legale di tre mesi. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la durata di 77 giorni lavorativi era stata considerata non contestata e, soprattutto, il computo della prova va fatto in giorni lavorativi, non in percentuale di ore lavorate; applicando tale criterio, il recesso del 29.7.2021 era tempestivo. Ha infine respinto il terzo motivo sia per il regime della doppia conforme, sia perché anche lo straordinario non incideva sul criterio di computo in giorni lavorativi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 RDL n. 1825 del 13.11.1924
non è violato dalla disciplina collettiva richiamata, perché il periodo di prova del part-time può avere la stessa consistenza di quello del full-time, purché il computo avvenga in giorni lavorativi e senza superare sostanzialmente il limite legale massimo.
art. 19 CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane spa
per i lavoratori assunti a tempo parziale il periodo di prova garantito è pari a quello previsto per il personale a tempo pieno; il criterio di calcolo va quindi riferito ai giorni lavorativi effettivi e non alle ore lavorate in percentuale.
utilizzato per denunciare la violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
la censura è stata respinta anche perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile nei termini prospettati.
richiamato per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro part-time, quando il contratto collettivo prevede un periodo di prova identico a quello del full-time, il criterio di compatibilità con il limite legale va verificato sul piano sostanziale: la durata della prova può essere distribuita su un arco temporale più lungo, purché il parametro di riferimento resti quello dei giorni lavorativi effettivi.
- Il computo del periodo di prova va effettuato secondo il criterio pattizio e collettivo dei giorni lavorativi, non mediante una mera proporzione aritmetica delle ore di prestazione rispetto al full-time; l'eventuale lavoro straordinario non muta, di per sé, il criterio legale/contrattuale di calcolo se la disciplina applicabile ancora il termine ai giorni di prova.
- Le questioni di violazione di norma collettiva rispetto a norma primaria devono essere specificamente devolute nei gradi di merito e puntualmente riproposte in cassazione, indicando dove e come siano state dedotte; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilmente prospettato per contestare il mero apprezzamento di fatti già esaminati dai giudici di merito.
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