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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00743/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava la debenza della contribuzione alla Gestione separata INPS per l'anno 2007 nei confronti di un professionista che risultava anche iscritto a Inarcassa, con versamento a tale cassa del solo contributo integrativo. La corte d'appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione alla Gestione separata e dovuta la contribuzione, escludendo però le sanzioni civili per evasione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle sanzioni, deducendo violazione dell'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000, assumendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato l'omessa denuncia del rapporto di lavoro e quindi l'occultamento del rapporto stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice d'appello aveva accertato in fatto che il rapporto non era stato occultato e che tale accertamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre preso atto dello ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 nella parte in cui non esclude, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, le sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata a carico degli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa perché contemporaneamente iscritti ad altra gestione obbligatoria. Nulla è stato disposto per le spese perché il resistente era rimasto solo intimato. È stato altresì disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 8, L. n. 388/2000

    È invocato dall'INPS come base per l'applicazione delle sanzioni civili per evasione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile per insindacabilità dell'accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale.

  • art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    La Corte richiama lo ius superveniens conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale che ha inciso su questa disposizione, escludendo le sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore nei casi indicati dalla Corte costituzionale.

  • art. 21 L. 3 gennaio 1981, n. 6

    È richiamato nella descrizione della pronuncia costituzionale quale norma che disciplina la contemporanea iscrizione degli ingegneri e architetti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando la censura mira solo a contestare la valutazione secondo cui il rapporto non era stato occultato.
  • La deduzione della violazione di norme sulle sanzioni civili per omissione contributiva è inammissibile se presuppone una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella ormai accertata in sentenza.
  • Lo ius superveniens derivante da una pronuncia di illegittimità costituzionale va considerato dal giudice di legittimità quando incide sulla disciplina applicabile alla fattispecie, anche ai fini della debenza delle sanzioni civili per omessa iscrizione contributiva.
  • Quando il resistente non svolge difese in cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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