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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00868/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dalla riclassificazione d’ufficio, operata dall’INPS il 10 dicembre 2012, di una società da azienda agricola ad azienda industriale, con conseguente attribuzione ai dipendenti del nuovo inquadramento previdenziale come lavoratori dell’industria per l’anno 2012. Una lavoratrice aveva agito per ottenere il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2012 e, se spettanti, le relative prestazioni di legge. La Corte d’appello aveva accolto la domanda richiamando una propria precedente decisione resa in un diverso giudizio relativo alla stessa vicenda aziendale, nella quale era stata affermata l’irretroattività della riclassificazione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, sostenendo che il giudice d’appello si era limitato a richiamare una precedente pronuncia senza trascriverne o rielaborarne gli accertamenti istruttori; con il secondo ha dedotto violazione delle norme in materia di classificazione previdenziale dei datori di lavoro, sostenendo che la variazione d’ufficio dovesse avere efficacia retroattiva perché dipendente dall’omessa comunicazione di fatti che il datore di lavoro era obbligato a dichiarare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione per relationem è valida quando la sentenza richiami un precedente esterno e ne faccia propri, in modo comprensibile, contenuto e ratio decisoria, consentendo di individuare le ragioni del decisum; nel caso concreto la Corte territoriale aveva esposto la vicenda e richiamato il principio di simmetria tra inquadramento contributivo dell’azienda e posizione previdenziale dei lavoratori, facendo leva sulla già affermata irretroattività della riclassificazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo il principio secondo cui i provvedimenti dell’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali non hanno efficacia retroattiva e producono effetti solo dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, anche quando la variazione derivi da omessa comunicazione di mutamenti dell’attività, non essendo questa ipotesi equiparabile a quella di inesatte dichiarazioni rese al momento dell’inquadramento iniziale. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna dell’INPS alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura sulla motivazione; la Corte esclude la nullità perché la sentenza d’appello, pur per relationem, consente di comprendere il percorso decisorio.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    È richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione; la Corte afferma che non ricorre nullità quando la motivazione per relationem sia comprensibile e non meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è configurabile solo se la motivazione si riduce al mero richiamo di un altro provvedimento senza esplicitarne contenuto, ragioni e pertinenza rispetto alla controversia.

  • art. 3, comma 8, L. n. 335/1995

    È invocato dall’INPS per sostenere la retroattività della variazione di inquadramento, ma la Corte ribadisce il principio opposto della non retroattività dei provvedimenti di variazione d’ufficio.

  • artt. 1-4, d.l. n. 352/1978, conv. in L. n. 467/1978

    Norme richiamate dall’INPS a fondamento della pretesa retroattività; la Corte le applica nel senso già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sulla decorrenza non retroattiva della variazione d’ufficio.

  • art. 44-bis, d.l. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003

    Richiamato dall’INPS in funzione di disciplina della classificazione previdenziale; la Corte ribadisce che la variazione d’ufficio produce effetti solo dal periodo di paga in corso alla notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo civile, la motivazione per relationem è valida quando il giudice richiama un precedente esterno e ne rende percepibili contenuto, ratio e pertinenza rispetto alla controversia; la nullità sussiste solo se il richiamo è meramente formale e non consente di individuare le ragioni della decisione.
  • In materia di classificazione previdenziale dei datori di lavoro, i provvedimenti di variazione adottati d’ufficio dall’INPS non hanno efficacia retroattiva, ma producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione.
  • L’omessa comunicazione di mutamenti dell’attività da parte del datore di lavoro non equivale, ai fini degli effetti temporali della riclassificazione, alle inesatte dichiarazioni rese al momento dell’inquadramento iniziale; pertanto non giustifica di per sé la retroattività del provvedimento.
  • Quando la posizione previdenziale dei lavoratori dipende dalla classificazione dell’azienda, l’adeguamento dell’inquadramento dei dipendenti segue il regime temporale della variazione dell’inquadramento aziendale, secondo il principio di simmetria richiamato dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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