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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00748/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato, destinatario di una precedente ordinanza di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'ente previdenziale e rinviato alla Corte d'appello di Roma per la rideterminazione della quota di pensione calcolata con sistema retributivo, ha chiesto la revocazione ex art. 391-bis e art. 395 n. 4 c.p.c. dell'ordinanza di cassazione n. 20784/2023. Sosteneva che la Corte avesse commesso un errore di fatto avendo ritenuto esistente e liquidata una "quota A" di pensione, mentre tale quota non sarebbe stata ancora istituita alla data del pensionamento (marzo 2002) e non sarebbe emersa negli atti di merito né nella CTU. In via subordinata, argomentava che il principio di calcolo affermato nell'ordinanza revocanda sarebbe stato comunque inconferente o da riconsiderare alla luce del principio del pro rata e della disciplina regolamentare applicabile prima e dopo il 1997/2004. La Cassa resistente ha replicato che la Corte non aveva mai supposto una quota A in contrapposizione a una quota B, ma aveva semplicemente individuato il criterio di calcolo della quota retributiva; quindi il ricorso mirava in realtà a contestare una valutazione di diritto, non un errore percettivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il vizio dedotto non integrasse un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ma una critica alla valutazione giuridica compiuta nell'ordinanza impugnata. Ha osservato che non vi era stata alcuna svista percettiva su un fatto inesistente o esistente, poiché la precedente ordinanza aveva solo affermato che la quota di pensione calcolata col sistema retributivo dovesse essere rideterminata applicando un unico regime vigente al momento della maturazione del diritto, ossia l'art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997. L'uso della dicitura "quota A" non rivelava un errore di fatto decisivo, né l'asserita questione sulla distinzione tra disciplina ante e post 2004 poteva essere introdotta in sede di revocazione. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile; è stata anche respinta la domanda della Cassa di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È la norma che consente la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, ma solo nei limiti dell'errore di fatto riconducibile all'art. 395 n. 4 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una svista percettiva su un fatto decisivo, non in un errore di giudizio o di interpretazione delle risultanze processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per lo svolgimento del contraddittorio in camera di consiglio con memorie illustrative.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per პასუხისმგabilità aggravata è stata respinta per mancanza delle condizioni di legge e dell'elemento soggettivo richiesto.

  • art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997

    Indicato come unico regime applicabile al calcolo della quota retributiva/pensione al momento della maturazione del diritto.

  • art. 50 del Regolamento 31/12/2003

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la "quota A" sarebbe stata introdotta solo dal regolamento entrato in vigore il 1/1/2004.

Massime di principio

  • La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammessa solo per errori di fatto che si traducano in una svista percettiva immediatamente desumibile dal confronto tra decisione e atti di causa; restano esclusi gli errori di valutazione o di interpretazione.
  • Non integra errore revocatorio la censura che mira a contestare la qualificazione giuridica della fattispecie o la scelta del criterio normativo applicato, anche se la parte la prospetta come supposizione di un fatto inesistente.
  • Il requisito della decisività dell'errore revocatorio manca quando, anche eliminata la svista denunciata, il decisum resterebbe invariato perché fondato su un autonomo e coerente principio di diritto.
  • In sede di revocazione non è consentito reintrodurre questioni di merito o di diritto che avrebbero dovuto essere dedotte con i normali mezzi di impugnazione.
  • Nel calcolo di prestazioni pensionistiche disciplinate da un sistema regolamentare, il giudice può essere chiamato ad applicare un unico regime vigente al momento della maturazione del diritto, senza frazionare il criterio in più sotto-regimi se la disciplina applicabile non lo prevede espressamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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