Cassazione Civile, Ordinanza n. 28445/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Lecce aveva rigettato le domande di accertamento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte da un cittadino nigeriano. Contro tale decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Tuttavia la Corte non esamina nel merito i motivi di impugnazione, perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale: il mandato conferito al difensore per il ricorso ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 riportava la data di rilascio ma non conteneva una certificazione esplicita da parte del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che, per i ricorsi per cassazione avverso decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale debba contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore non solo dell'autenticità della firma, ma anche della posteriorità del rilascio. Poiché la procura prodotta non rispettava tale requisito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non vi è statuizione sulle spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione avverso i decreti definiti ai sensi della norma, la procura speciale deve riportare una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la posteriorità, oltre ad autenticare la sottoscrizione.
Richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità della data.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 3 Cost.
Richiamato nella verifica di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, senza che ne sia ravvisato contrasto.
art. 10 Cost.
Richiamato nella verifica di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, senza che ne sia ravvisato contrasto.
art. 24 Cost.
Richiamato nella verifica di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, senza che ne sia ravvisato contrasto.
art. 111 Cost.
Richiamato nella verifica di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, senza che ne sia ravvisato contrasto.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione al parametro interposto costituito dal diritto dell'Unione e dalla CEDU, senza che la norma sia ritenuta illegittima.
art. 28 direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato come parametro eurounitario nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 13 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 14 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
legge n. 848/1955
Richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione della CEDU.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione contro i decreti emessi all'esito del procedimento ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale è invalida ai fini del ricorso se il difensore non certifica espressamente che la data del suo rilascio è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- Il requisito della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto costituisce un elemento speciale e autonomo rispetto alla disciplina ordinaria della procura speciale prevista dagli artt. 83 e 365 c.p.c.
- La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando la parte intimata non svolge difese, non vi è obbligo di provvedere sulle spese di lite.
- In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28438/2022 del 30/09/2022
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28440/2022 del 30/09/2022
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28441/2022 del 30/09/2022
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28442/2022 del 30/09/2022
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2022 del 30/09/2022
- ordinanza_civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28444/2022 del 30/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →