Cassazione Civile, Ordinanza n. 00472/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da prestazioni professionali rese da due geometri in favore di privati: uno aveva curato progettazione e direzione lavori relativi a un immobile dei committenti, l'altro aveva svolto una perizia asseverativa di stima e seguito una pratica per l'ottenimento di un contributo. I committenti hanno agito chiedendo, da un lato, l'accertamento negativo del credito professionale preteso dai tecnici e, dall'altro, l'accertamento della responsabilità professionale del geometra che aveva seguito progetto e direzione lavori, per vizi e difformità dell'opera realizzata, con condanna al risarcimento dei danni. I professionisti hanno proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi. In primo grado il giudice ha compensato il credito del professionista con i danni riconosciuti e lo ha condannato a pagare il residuo; ha invece condannato i committenti a pagare integralmente l'altro compenso. La Corte d'appello ha confermato la decisione, e una precedente ordinanza di Cassazione ha cassato con rinvio solo per il profilo relativo all'utilizzabilità dell'accertamento tecnico preventivo svolto senza la partecipazione del geometra ricorrente. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente condannato il geometra al pagamento della somma residua. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione dell'art. 384 c.p.c. e delle norme sull'ATP, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe fondato la decisione su un accertamento tecnico preventivo a lui non opponibile e su testimonianze di tecnici riguardanti valutazioni tecniche; violazione delle norme sulla prova testimoniale, contestando l'ammissibilità delle deposizioni dei tecnici; violazione delle norme su valutazione delle prove, onere della prova e non contestazione, lamentando l'erronea valutazione dell'attendibilità del tecnico e della quantificazione dei vizi; violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. e ultra/extrapetizione, assumendo che la Corte territoriale avesse riconosciuto la risarcibilità anche ex art. 1667 c.c. e violato il giudicato; nullità per violazione del contraddittorio e per il rigetto della CTU; nullità in punto spese per ultrapetizione, violazione degli artt. 329 e 385 c.p.c. e pretesa finalità punitiva della liquidazione aumentata delle spese di gravame. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha chiarito che l'ATP non direttamente opponibile può essere comunque valutato come prova atipica, se ritualmente acquisito e apprezzato insieme alle altre risultanze istruttorie; ha affermato che non esiste un divieto di testimonianza per chi abbia redatto consulenze tecniche, potendo la prova riguardare anche la conferma di fatti tecnici accertati; ha ribadito che la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e del materiale probatorio è riservata al giudice di merito; ha escluso qualsiasi mutamento del titolo di responsabilità o violazione del giudicato; ha ritenuto legittimo il rigetto della CTU perché le prove già acquisite erano sufficienti; ha considerato corretta la nuova regolazione delle spese nel giudizio di rinvio, senza violazione del divieto di reformatio in peius, con compensazione parziale per reciproca soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Venezia in sede di rinvio, ritenendo corretto l'utilizzo, come prova atipica, della relazione dell'accertamento tecnico preventivo non partecipato dal ricorrente, nonché la valutazione delle testimonianze dei tecnici e delle altre risultanze documentali. Ha escluso violazioni del giudicato, ultrapetizione, nullità per mancata CTU e vizi nella liquidazione delle spese. Il ricorso è stato rigettato e il geometra ricorrente è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, oltre accessori, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi ai principi di diritto affermati dalla Cassazione; nel caso concreto la Corte territoriale li ha rispettati, valutando l'ATP come prova atipica e non come mezzo istruttorio direttamente opponibile.
L'accertamento tecnico preventivo non è di per sé opponibile alla parte che non vi abbia partecipato, ma il suo esito può essere utilizzato come elemento probatorio atipico se ritualmente acquisito al giudizio di merito.
Il richiamo è effettuato in relazione al procedimento di istruzione preventiva e alla sua efficacia nei confronti di chi non vi abbia preso parte.
Non vi è divieto di escutere come testimoni i tecnici che abbiano svolto consulenze o relazioni tecniche, se la testimonianza concerne fatti oggettivi o la conferma di accertamenti tecnici.
La prova testimoniale è stata ritenuta ammissibile nei limiti in cui riguardasse fatti e circostanze accertate dai tecnici, nonostante il contenuto tecnico delle valutazioni.
La valutazione delle prove e il giudizio di attendibilità dei testi appartengono al giudice di merito e non sono di regola sindacabili in cassazione.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha reputato corretta la valutazione complessiva del materiale probatorio.
La Corte ha escluso che la decisione si fondasse su presunzioni illegittime, rilevando invece una complessiva valutazione di prove scritte atipiche e testimonianze.
Il ricorrente ha invocato la norma sull'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che i fatti costitutivi dei vizi e difformità fossero stati provati con materiale istruttorio congruo.
Richiamato in relazione alla dedotta non contestazione specifica; la Corte ha implicitamente escluso che vi fosse un vizio della decisione sul punto.
La Corte ha escluso che il giudice di rinvio avesse riconosciuto una responsabilità o una risarcibilità oltre i limiti del titolo già accertato, senza mutare la causa petendi sostanziale.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare ultrapetizione e violazione del giudicato; la Corte ha però ritenuto che il titolo della responsabilità non fosse stato alterato.
art. 111 Cost.
Il dedotto vizio di violazione del contraddittorio è stato respinto perché la decisione si fondava su prove legittimamente acquisite e la CTU era stata correttamente ritenuta superflua.
La Corte ha escluso ogni ultrapetizione/extrapetizione, sia sul piano del titolo della responsabilità sia su quello della regolazione delle spese.
Richiamato per contestare la rinnovata pronuncia sulle spese; la Corte ha ritenuto che, caducato il capo accessorio, il giudice di rinvio dovesse provvedere nuovamente sulle spese.
Il giudice di rinvio era legittimato a regolare nuovamente le spese secondo l'esito complessivo della lite, senza vincoli derivanti dalla precedente statuizione caducata.
La parziale compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in ragione del parziale accoglimento originario della domanda e della reciproca soccombenza.
art. 13, co. 1quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La relazione di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valorizzata dal giudice come prova atipica anche nei confronti della parte che non abbia partecipato al procedimento cautelare, purché sia sottoposta al contraddittorio nel processo di merito.
- Il giudice di merito può fondare la decisione su una valutazione complessiva di prove scritte atipiche, documenti e testimonianze, senza che sia necessario attribuire all'ATP il valore di prova legale.
- Non esiste un divieto assoluto di testimonianza per i tecnici che abbiano redatto consulenze o relazioni; la testimonianza è ammissibile quando riguarda fatti e circostanze oggettive o la conferma degli accertamenti compiuti.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della maggiore persuasività delle diverse risultanze istruttorie costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non apparente.
- La censura di ultrapetizione o violazione del giudicato non può essere accolta quando il giudice di rinvio si limiti a riesaminare i fatti alla luce dei principi di diritto fissati dalla Cassazione, senza mutare il titolo sostanziale della responsabilità già accertata.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere legittimamente negata quando il materiale probatorio già acquisito sia ritenuto sufficiente a decidere la controversia.
- In sede di rinvio, il capo sulle spese processuali caducato con la cassazione della decisione principale deve essere nuovamente regolato dal giudice di merito in base all'esito complessivo della lite, con possibilità di compensazione parziale in caso di reciproca soccombenza.
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