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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06791/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto ha impugnato davanti al giudice ordinario un'ordinanza-ingiunzione con cui un comune gli aveva intimato il pagamento di euro 8.969 per plurime violazioni della disciplina dell'Area C. La contestazione era centrata, in particolare, sulla dedotta inesistenza o nullità dell'atto notificato perché privo della firma autografa del responsabile del procedimento e privo di attestazione di conformità della copia analogica notificata rispetto al presunto originale detenuto dall'amministrazione. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno ritenuto valido l'atto, valorizzando la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile ai sensi della normativa richiamata. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione del codice dell'amministrazione digitale e del d.lgs. n. 39/1993, sostenendo che il comune avrebbe dovuto formare un originale informatico e notificare una copia analogica conforme, mentre nel caso concreto l'ente aveva dichiarato di non avere mai predisposto il documento originale in formato digitale; con un secondo motivo ha contestato la qualificazione del documento notificato come documento informatico e ha ribadito che la copia ricevuta non era né l'originale informatico né una copia estratta secondo le regole tecniche del codice dell'amministrazione digitale.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi perché tra loro connessi e infondati. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel considerare valida l'ingiunzione notificata con indicazione a stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa, richiamando l'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 come richiamato dall'art. 4-bis del codice dell'amministrazione digitale. Ha inoltre escluso che la mancata attestazione di conformità della copia analogica incida sull'esistenza del provvedimento o ne renda equivoca la provenienza, osservando che tale requisito non è previsto dalla disciplina applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 40 d.lgs. n. 82/2005

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che le pubbliche amministrazioni debbano formare gli originali dei documenti con mezzi informatici.

  • art. 23 d.lgs. n. 82/2005

    È evocato dal ricorrente come norma sul coordinamento tra documento informatico e copia analogica.

  • art. 3 d.lgs. n. 39/1993

    La Corte lo considera la disposizione decisiva: per gli atti redatti con sistemi meccanizzati la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile senza necessità di originale cartaceo firmato a mano.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005

    Viene letto nel senso che, per i destinatari privi di domicilio digitale, può essere inviata copia analogica del documento con indicazione a stampa del responsabile, secondo l'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993.

  • art. 1 d.lgs. n. 82/2005

    È richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del documento come documento informatico.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli atti formati con sistemi meccanizzati e destinati alla notificazione, la sottoscrizione autografa del responsabile può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del suo nominativo, senza che sia necessaria la formazione di un originale cartaceo firmato e conservato agli atti.
  • Quando la disciplina speciale richiama espressamente la sostituzione della firma autografa con indicazione a stampa, la mancanza di una separata attestazione di conformità della copia analogica non incide, di per sé, sulla validità o esistenza del provvedimento notificato.
  • Ai fini della validità dell'atto notificato da una pubblica amministrazione, occorre verificare la norma specificamente applicabile al caso concreto; non è sufficiente invocare in astratto la regola generale sul documento informatico se la disciplina speciale richiama il diverso regime dell'atto formato con mezzi meccanizzati.
  • Il vizio relativo alla forma della copia notificata è idoneo a incidere sulla regolarità della notificazione solo se la legge lo prevede espressamente o se determina un'incertezza effettiva sulla provenienza dell'atto, non essendo sufficiente una mera difformità formale priva di incidenza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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