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Sentenza

Sentenza del 16/03/2020 n. 7296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio ha recuperato IVA 2001 ritenuta indebitamente detratta connessa a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. L'Ufficio aveva ricondotto le prestazioni di facchinaggio a societa prive di organizzazione imprenditoriale (c.d. cartiere) che intermediavano manodopera in nero, sovrafatturavano e in alcuni casi fatturavano prestazioni non eseguite; la contribuente contestava motivazione, valore delle presunzioni e la quantificazione/sanzione.

La decisione

Il ricorso viene respinto. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso e delle valutazioni della CTR basate sugli allegati al PVC, dichiarazioni dei dipendenti e sulle relazioni di consulenza penali; le presunzioni sono state ritenute gravi, precise e concordanti. Sono state rigettate le censure sulla nullita e insufficienza motivazionale, sull'appello incidentale e sulla quantificazione delle sanzioni per vizi procedurali non qualificati con i corretti mezzi di impugnazione. La contribuente è condannata alle spese processuali, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    La norma sulla motivazione è richiamata dalla contribuente per contestare la motivazione dell'avviso; la Corte distingue la motivazione dell'accertamento dall'allegazione probatoria: l'amministrazione deve esporre fatti e ragioni giuridiche che giustificano la ripresa, non deve invece riepilogare e confutare ogni possibile obiezione del contribuente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e ss.

    Richiamato in relazione ai termini e ai requisiti dell'appello incidentale. La Corte ritiene che l'appello incidentale dell'Ufficio fosse sufficientemente specifico nel richiedere la riforma della sentenza per l'eccessivo abbattimento equitativo della ripresa.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    Gli specifici motivi di ricorso dovrebbero essere inquadrati correttamente: la Corte osserva che alcune censure presentate come vizio di motivazione (n.5) sarebbero state invece rimediabili come omissione nella pronuncia (n.4) o erano inammissibili per difetto di autosufficienza (n.3). Viene richiamato il corretto uso dei rimedi di cui all'art. 360.

  • Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c.

    La Corte ricorda che l'errata o omessa motivazione in diritto, quando la decisione sia comunque esatta, può essere integrata o sanata direttamente dalla Corte stessa; perciò l'assenza di una motivazione giuridica specifica non determina automaticamente l'annullamento se la decisione risulta corretta.

  • Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.

    Riferito alla censura processuale connessa all'omessa pronuncia: le doglianze procedurali devono essere formulate con l'articolazione e il mezzo giuridico corretto; l'uso improprio del motivo porta all'inammissibilita.

Massime di principio

  • La motivazione di un avviso di accertamento deve esporre i fatti e le ragioni giuridiche che giustificano la ripresa ma non necessita di confutare nel dettaglio tutte le obiezioni sollevate dal contribuente in contraddittorio.
  • Le presunzioni poste dall'amministrazione fiscale sono valutate complessivamente: se risultano gravi, precise e concordanti possono legittimare il recupero dell'imposta anche nel caso di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.
  • La qualificazione delle imprese terze come prive di organizzazione imprenditoriale (cartiere) e la dimostrazione di intermediazione di manodopera in nero e sovrafatturazione sono elementi idonei a negare la detrazione IVA.
  • Il sindacato del giudice di legittimità non consente un nuovo apprezzamento del merito probatorio; i motivi diretti a rimuovere valutazioni di fatto devono evidenziare errori logici o giuridici manifesti, altrimenti sono inammissibili.
  • Le censure relative all'omessa pronuncia o a vizi motivazionali devono essere inquadrate correttamente: se si lamenta un'omessa pronuncia va proposta la doglianza ai sensi dell'art. 360 n.4; l'errata motivazione in diritto può essere sanata ai sensi dell'art. 384 c.p.c. quando la decisione risulta comunque corretta.
  • Per le sanzioni è necessario proporre specifiche censure e utilizzare il corretto mezzo processuale; il mero richiamo alla mancata motivazione non è sufficiente se non inquadrato nella corretta doglianza procedurale.

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