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Sentenza

Sentenza del 16/03/2020 n. 110 - Comm. Trib. Prov. Modena

Imposta di registro - Agevolazione "prima casa" - Procedura esecutiva - Decreto di trasferimento - Adempimenti a pena di decadenza dal beneficio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'adempimento formale necessario per ottenere l'agevolazione imposta di registro per l'acquisto prima casa in procedura esecutiva. In particolare se le manifestazioni di volontà previste dall'art. 1, nota II-bis, Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n.131/1986 debbano essere inserite nella domanda di partecipazione all'asta o possano essere rese successivamente, e fino a quale momento, senza determinare la decadenza dal beneficio.

La decisione

La corte ha stabilito che le dichiarazioni richieste dall'art. 1, nota II-bis, devono essere presentate nella domanda di partecipazione all'asta; in alternativa possono essere rese, al più tardi, nelle more della registrazione del decreto di trasferimento. Se tali dichiarazioni non sono rese entro tale termine, si determina la decadenza dal beneficio e si applicano le imposte ordinarie. Pertanto il comportamento processuale del contribuente è determinante: se ha reso la dichiarazione entro i limiti indicati ottiene l'agevolazione, altrimenti la perde.

Norme richiamate

  • art. 1, nota II-bis, Tariffa - Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Le manifestazioni di volontà previste dalla nota II-bis (dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l'agevolazione prima casa) devono essere rese entro la partecipazione all'asta o, in alternativa, al più tardi entro la registrazione del decreto di trasferimento; il mancato rispetto di questi termini comporta decadenza dal beneficio.

Massime di principio

  • Nelle aste immobiliari esecutive la dichiarazione per l'agevolazione prima casa va inserita già nella domanda di partecipazione; se ciò non è possibile può essere comunque resa fino al momento della registrazione del decreto di trasferimento.
  • La registrazione del decreto di trasferimento costituisce il termine ultimo rilevante per la produzione della dichiarazione: oltre tale termine il beneficio si perde e si applicano le imposte ordinarie.
  • Per minimizzare il rischio di decadenza è consigliabile allegare fin dalla partecipazione all'asta la dichiarazione sostitutiva e la documentazione comprovante i requisiti (residenza, assenza di altri immobili), ovvero provvedere subito a produrla prima dell'iscrizione del decreto.
  • Se l'amministrazione nega l'agevolazione per mancata dichiarazione, il contribuente dovrà dimostrare di aver adempiuto nei termini o, se non lo ha fatto, valutare impugnazioni ma con scarse probabilità di successo se la registrazione è già avvenuta senza dichiarazione.
  • Nel dubbio procedurale conviene chiedere la sospensione della registrazione del decreto fino alla definizione della questione o fino alla produzione della dichiarazione per evitare la decadenza automatica dal beneficio.

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