Sentenza del 16/03/2020 n. 7258 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello dell'Agenzia contro la pronuncia della CTP favorevole allo spedizioniere C.T. relativo a contestazione di sanzioni e al pagamento di dazi doganali rettificati in seguito a un'importazione di calzature dalla Cina (anno 2007). L'Agenzia sosteneva la responsabilità solidale dello spedizioniere (rappresentante diretto) alla luce della normativa nazionale e comunitaria; lo spedizioniere aveva agito in nome e per conto dell'importatore e si era limitato a depositare la dichiarazione fornita dall'importatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato il principio secondo cui lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto non è solidalmente obbligato al pagamento dei dazi derivanti da rettifica dell'accertamento quando si è limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore allegando i documenti da questi consegnati. Tuttavia, la responsabilità solidale sussiste se l'Amministrazione dimostra che lo spedizioniere ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, incompletezza, non veridicità o invalidità, oppure se ha partecipato all'introduzione irregolare o alla sottrazione al controllo doganale essendo a conoscenza (o dovendolo essere) di tale situazione. Inoltre la Corte ha rilevato che l'art. 41 TULD era stato abrogato e quindi non applicabile. Il ricorso è stato rigettato e le spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), art. 41
La disposizione (che prevedeva responsabilità sussidiaria dello spedizioniere a seguito di rettifica) è stata ritenuta incompatibile con il diritto comunitario e, in ogni caso, abrogata dall'art. 28 della L. 8 maggio 1998 n.146, per cui non può fondare la responsabilità invocata dall'Amministrazione.
L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, comma 6
Prevede che gli spedizionieri doganali rispondono in solido del pagamento del tributo relativamente alla regolarità, veridicità e completezza dei dati e documenti se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità. La Corte la interpreta come norma che, nel quadro del diritto comunitario, impone una responsabilità solidale del rappresentante diretto solo se questi ha fornito o era ragionevolmente tenuto a conoscere l'irregolarità dei dati/documenti.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario - CDC), art. 5, p.2 e comma 4
"la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome e per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto"
Stabilisce la distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta e la presunzione che il dichiarante agisca per conto proprio se non prova il potere di rappresentanza; la responsabilità soggettiva si lega alla figura del dichiarante.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC), artt. 201-205 (in particolare art. 201, p.3 e art. 202-203)
Art. 201: l'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione e si collega al dichiarante; la responsabilità del rappresentante diretto può derivare solo se ha fornito dati necessari alla dichiarazione ed era o doveva essere a conoscenza dell'erroneità. Art. 202-203: prevedono responsabilità per introduzione irregolare o sottrazione al controllo doganale anche per chi ha partecipato sapendo o dovendo sapere dell'irregolarità; in tali ipotesi l'obbligazione doganale sorge per il fatto stesso della condotta e può estendersi a soggetti diversi dal dichiarante.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC), artt. 38 e 40
Descrivono la sequenza procedurale per l'immissione in libera pratica (trasporto alle dogane, presentazione), evidenziando che l'obbligazione doganale può sorgere anche per inosservanza di tali fasi (introduzione irregolare).
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11 (richiamato come art. 10/11)
Rilevato dall'Amministrazione come possibile fonte di responsabilità sanzionatoria generale, la questione è stata ritenuta assorbita dalla decisione sui profili doganali specifici; la Corte non ha ritenuto necessario fondare la responsabilità dello spedizioniere su tale norma nel caso concreto.
Codice civile, art. 2729 (onere della prova)
La prova della responsabilità solidale dello spedizioniere incombe sull'Amministrazione ed è fornibile anche con presunzioni, secondo le regole generali civili.
Massime di principio
- Lo spedizioniere che agisce come rappresentante diretto e si limita a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore non è solidalmente responsabile per i dazi risultanti da successiva rettifica, salvo che abbia fornito dati o documenti che conosceva o avrebbe dovuto conoscere come irregolari, incompleti, non veritieri o invalidi.
- Il dichiarante (compreso il rappresentante indiretto) è la figura centrale cui si collega, di regola, l'obbligazione doganale: chi dichiara risponde come autore della dichiarazione.
- Se l'obbligazione doganale nasce da fatti (introduzione irregolare, sottrazione al controllo), la responsabilità può estendersi a chi ha partecipato sapendo o dovendo sapere dell'irregolarità, indipendentemente dalla qualifica formale.
- La normativa nazionale che prevedeva una responsabilità sussidiaria automatica dello spedizioniere (art. 41 TULD) è stata abrogata o ritenuta incompatibile; pertanto ogni responsabilità dello spedizioniere richiede fondamento fattuale e probatorio.
- L'Amministrazione deve dimostrare la responsabilità dello spedizioniere; la prova può essere anche presuntiva ma l'onere probatorio resta a carico dell'ente impositore.
- Nelle pratiche di sdoganamento gli spedizionieri devono svolgere adeguata attività di controllo sui dati e documenti ricevuti: la mancata diligenza che porta all'allegazione di dati o documenti errati può integrare la responsabilità solidale.
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