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Sentenza

Sentenza del 16/03/2020 n. 7260 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello avverso la decisione della CTP favorevole allo spedizioniere. L'Ufficio sosteneva che lo spedizioniere rappresentante diretto fosse obbligato in solido al pagamento dei dazi e sanzioni a prescindere dalla qualificazione, invocando disposizioni del TULD, del Codice doganale e della normativa sulle sanzioni amministrative. La CTR aveva invece ritenuto che l'art. 41 TULD fosse incompatibile con la disciplina comunitaria e aveva escluso la responsabilità automatica dello spedizioniere rappresentante diretto quando si è limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore. In Cassazione la questione ha riguardato se e quando lo spedizioniere diretto possa essere considerato debitore doganale e responsabile in solido.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, confermando che lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto non è automaticamente obbligato in solido al pagamento dei dazi a seguito di rettifica dell'accertamento quando si è limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore e ad allegare i documenti forniti da quest'ultimo. La Corte ha enunciato il principio secondo cui la responsabilità solidale del rappresentante diretto sorge solo se l'Amministrazione dimostra che lo spedizioniere ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, incompletezza o non veridicità, ovvero se lo spedizioniere ha partecipato all'introduzione irregolare o alla sottrazione al controllo doganale sapendone l'illiceità. La Corte ha inoltre rilevato che l'art. 41 TULD era stato abrogato e che la L. n.213/2000 deve essere interpretata alla luce del diritto unionale. Spese compensate in considerazione della novità della questione. Sentenza depositata 16/03/2020 (decisione del 27/11/2019).

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), art. 41, comma 2

    prevista responsabilita' sussidiaria dello spedizioniere a seguito di rettifica dell'accertamento

    La norma e' stata ritenuta incompatibile/abrogata con la disciplina comunitaria e non puo' essere applicata per attribuire automatica responsabilita' allo spedizioniere rappresentante diretto

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), art. 40

    Disciplina della dichiarazione doganale e delle forme di rappresentanza (diretta e indiretta); rileva per individuare chi e' il dichiarante e quindi il soggetto obbligato

  • Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913/1992), art. 5, comma 4

    "la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo... e' considerata agire a suo nome e per proprio conto"

    Conferma la centralita' del ruolo del dichiarante: in mancanza di prova dei poteri di rappresentanza, il dichiarante e' considerato rappresentante indiretto e assume la qualita' di debitore

  • Codice doganale nazionale (CDC), art. 201, comma 3

    L'obbligazione doganale nasce con la dichiarazione e si lega soggettivamente all'autore della dichiarazione; la responsabilita' puo' ricadere sul rappresentante diretto solo se questi ha fornito dati essenziali che erano erronei e ne era o doveva essere a conoscenza

  • Codice doganale nazionale (CDC), artt. 202 e 203

    Prevedono responsabilita' per chi introduce la merce irregolarmente o la sottrae al controllo doganale e per coloro che vi partecipano sapendo o dovendo sapere l'irregolarita', fattispecie in cui lo spedizioniere puo' essere debitore

  • L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, commi 6-8

    Prevede che lo spedizioniere doganale risponda solidalmente del tributo se era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell'erroneita' dei dati o dell'inidoneita' dei documenti; interpretata alla luce del diritto UE come fonte che limita la responsabilita' del rappresentante diretto ai casi concretamente contributivi all'errore

  • L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 28

    Ha abrogato, con efficacia dal 15/05/1998, l'art. 41 TULD; la Corte richiama l'abolizione della norma nazionale che attribuiva responsabilita' sussidiaria automatica

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11 (rectius art. 10 nelle citazioni)

    Richiamato dall'Amministrazione come fonte generale di responsabilita' per sanzioni amministrative, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita e comunque la responsabilita' va valutata con riguardo ai principi specifici del diritto doganale

  • Codice di procedura civile, art. 360 e art. 360-bis

    Art. 360 c.p.c. invocato dall'Agenzia per i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile (non inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis), essendo la questione non consolidata nella giurisprudenza di legittimita'

  • Codice civile, art. 2729

    Richiamato perche' la prova della responsabilita' solidale puo' essere fornita anche per presunzioni, secondo la generale disciplina probatoria

Massime di principio

  • Lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto non e' automaticamente obbligato in solido al pagamento dei dazi se si e' limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore e ad allegare i documenti forniti da quest'ultimo.
  • La responsabilita' del rappresentante diretto sorge solo se e' dimostrato che egli ha fornito dati o documenti essenziali alla dichiarazione dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarita', l'incompletezza o la non veridicita'.
  • Se l'obbligazione doganale origina da un'introduzione irregolare o da una sottrazione al controllo, sono debitori anche le persone che hanno partecipato all'operazione sapendo o dovendo sapere dell'illiceita'; lo spedizioniere puo' essere ritenuto responsabile in tali ipotesi.
  • La qualita' di dichiarante e' centrale: il rappresentante indiretto (che dichiara a proprio nome) e' normalmente considerato debitore; la prova dei poteri di rappresentanza e' fondamentale per non essere considerati dichiarante.
  • L'Amministrazione doganale ha l'onere di provare la responsabilita' dello spedizioniere, ma puo' utilizzare anche presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c.; occorre dimostrare in concreto la condotta colposa o partecipativa dello spedizioniere.
  • In pratica, per ridurre il rischio di responsabilita' lo spedizioniere diretto deve adottare diligenti controlli documentali, richiedere chiarimenti e conservare riscontri sull'origine e veridicita' dei dati ricevuti dall'importatore; viceversa l'Amministrazione valutera' se lo spedizioniere ha violato i propri obblighi professionali.

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