Sentenza del 16/03/2020 n. 7259 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
C.T. impugnava sanzioni per dazi non integralmente corrisposti su importazione abiti (2007). L'Agenzia doganale aveva rettificato al rialzo il valore della merce e contestato la responsabilità solidale allo spedizioniere in qualità di rappresentante diretto dell'importatore. La questione principale era se lo spedizioniere rappresentante diretto potesse essere obbligato in solido al pagamento dei diritti doganali a seguito di rettifica dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto non è solidalmente obbligato al pagamento dei dazi derivanti da rettifica dell'accertamento quando si è soltanto limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore e i documenti forniti da questi. La responsabilità solidale del rappresentante diretto sussiste però se l'Amministrazione dimostra che lo spedizioniere ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, incompletezza o invalidità, ovvero se ha partecipato all'introduzione irregolare o alla sottrazione al controllo doganale conoscendone l'irregolarità. La Corte ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario - CDC), art. 5, comma 4
"la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto"
La norma conferma la centralità del dichiarante: chi non prova i poteri di rappresentanza è presunto agire per conto proprio e quindi assume la qualifica di dichiarante (debitore doganale).
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC), art. 201, p. 3 (e 4, punto 18)
L'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione e si lega soggettivamente all'autore della dichiarazione; la seconda proposizione dell'art. 201 p.3 consente di ritenere debitore anche il rappresentante diretto se ha fornito dati necessari alla dichiarazione e conosceva o avrebbe dovuto conoscere la loro erroneità.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC), artt. 38-40
Descrivono le fasi procedurali per l'immissione in libera pratica (trasporto presso uffici doganali, presentazione) e sono rilevanti per distinguere le ipotesi in cui l'obbligazione nasce da dichiarazione da quelle in cui nasce da introduzione irregolare.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC), art. 202
L'obbligazione doganale può sorgere per introduzione irregolare: sono debitori chi ha proceduto all'introduzione irregolare o chi vi ha partecipato sapendo o dovendo ragionevolmente sapere dell'irregolarità.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (CDC), art. 203
Chi sottrae merce al controllo doganale (o partecipa a tale sottrazione) può essere considerato debitore doganale; la sottrazione ricomprende ritiri non autorizzati dalla custodia doganale.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), art. 41, comma 2
La disposizione che prevedeva responsabilità sussidiaria dello spedizioniere è stata ritenuta incompatibile con il CDC e abrogata dalla L. 8 maggio 1998 n.146; pertanto non può fondare responsabilità dopo l'abrogazione.
L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, comma 6
"in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonchè alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo"
Stabilisce la responsabilità solidale del rappresentante diretto solo quando, nell'ambito dei suoi obblighi professionali di controllo, egli ha fornito dati o documenti che erano (o dovevano essere) conoscibilmente erronei o invalidi.
L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 28
Ha abrogato, con decorrenza 15/05/1998, l'art. 41 TULD che prevedeva responsabilità sussidiaria dello spedizioniere; tale abrogazione conferma l'incompatibilità di quella disciplina con il CDC.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11
Normativa generale sulle sanzioni amministrative: la Corte ha ritenuto la questione assorbita e non decisiva rispetto alla specifica disciplina doganale che regola la responsabilità dello spedizioniere.
Consente all'Amministrazione di fornire la prova della responsabilità anche mediante presunzioni; la Corte ricorda che l'onere probatorio grava sull'Amministrazione doganale.
Massime di principio
- La responsabilità per i diritti doganali è essenzialmente collegata alla qualifica di dichiarante: l'importatore e il rappresentante indiretto (che dichiara a proprio nome) sono normalmente debitori.
- Il rappresentante diretto non è solidalmente obbligato per rettifiche della dichiarazione se si è limitato a presentare la dichiarazione e i documenti forniti dall'importatore; la responsabilità solidale sussiste solo se l'Amministrazione prova che il rappresentante ha fornito dati o documenti necessari di cui conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, incompletezza o invalidità.
- Se l'obbligazione doganale nasce dall'introduzione irregolare o dalla sottrazione al controllo, sono debitori anche i soggetti che hanno partecipato all'operazione sapendo o dovendo conoscere l'irregolarità (anche lo spedizioniere, se coinvolto in tali condotte).
- Non è possibile fondare la responsabilità dello spedizioniere sulla previgente disposizione (art.41 TULD) dichiarata incompatibile/abrogata: occorre sempre verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione e le norme del CDC.
- L'onere della prova sulla responsabilità solidale dello spedizioniere grava sull'Amministrazione doganale, che può avvalersi anche di presunzioni (art. 2729 c.c.); pertanto in casi analoghi l'Amministrazione deve fornire elementi specifici che dimostrino la partecipazione o la conoscenza dell'irregolarità da parte dello spedizioniere.
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