Sentenza del 16/03/2020 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Modena
Agevolazioni- Credito d'imposta per ricerca e sviluppo- Mancata indicazione nel quadro RU - Errore sostanziale - Effetti giuridici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verte sull'omessa indicazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Si è discusso se tale omissione costituisca un mero errore formale emendabile in sede processuale o un errore sostanziale che rende la dichiarazione non emendabile. La sentenza richiama la disciplina generale dei vizi della volontà (art. 1427 e ss. c.c.) per valutare la rilevanza dell'errore e se esso sia essenziale e oggettivamente riconoscibile.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la mancata compilazione del credito d'imposta per R&S nel quadro RU non sia un errore formale ma un errore sostanziale; pertanto la dichiarazione non è emendabile in sede processuale. Per sanare l'errore il contribuente può alternativamente: a) presentare una dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla normativa tributaria; b) fornire prova, ai sensi delle regole sui vizi della volontà (art. 1427 e ss. c.c.), della rilevanza dell'errore rispetto ai requisiti di essenzialità e di oggettiva riconoscibilità, così da giustificare la rettifica.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 1427 e ss.
Le norme sui vizi della volontà sono richiamate per valutare l'errore: il contribuente deve dimostrare essenzialità e riconoscibilità oggettiva dell'errore per giustificare la rettifica in assenza di integrativa tempestiva.
Normativa sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo
La disciplina del credito d'imposta richiede l'indicazione specifica nella dichiarazione (quadro RU); l'omissione comporta un'incidenza sulla correttezza sostanziale della dichiarazione.
Regole di compilazione della dichiarazione dei redditi (quadro RU)
Le regole di compilazione distinguono errori formali emendabili da errori sostanziali; l'omissione dell'indicazione del credito nel quadro RU è qualificata come errore sostanziale.
Massime di principio
- L'omissione dell'indicazione di crediti d'imposta rilevanti nella dichiarazione dei redditi (es. quadro RU) è, in linea generale, un errore sostanziale e non può essere sanata direttamente in sede processuale.
- Per correggere l'errore il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa entro i termini previsti dalla normativa tributaria oppure provare che l'omissione rientra nei vizi della volontà (essenzialità e riconoscibilità oggettiva) ai sensi del codice civile.
- La prova del vizio della volontà richiede elementi oggettivi che dimostrino sia l'essenzialità dell'errore rispetto alla volontà dichiarata sia la sua immediata riconoscibilità da parte di un osservatore medio; mere affermazioni soggettive non sono sufficienti.
- È essenziale distinguere caso per caso fra errori formali (es. refusi, omissioni non rilevanti) ed errori sostanziali (omissioni che incidono sui requisiti sostanziali della posizione tributaria): la qualificazione determina la possibilità di rettifica in sede giudiziale.
- Per evitare il rischio di perdita dei benefici fiscali, il contribuente dovrebbe tempestivamente presentare una dichiarazione integrativa e conservare documentazione che provi l'errore materiale o la volontà originaria; consultare un consulente fiscale prima di agire è raccomandato.
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