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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21400/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per l'udienza preliminare di Reggio Emilia aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena nei confronti dell'imputato per reati in materia di stupefacenti, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti e la continuazione, con pena di anni tre di reclusione ed euro 12.400 di multa, oltre alla confisca del denaro sequestrato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre profili: 1) violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p.; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B; 3) illegittimità della confisca del denaro, ritenuta in contrasto con l'art. 240 c.p. La Corte ha ritenuto i motivi non ammissibili o infondati: il primo perché, trattandosi di patteggiamento successivo alla riforma del 2017, il ricorso è consentito solo nei casi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il secondo perché la dedotta erronea qualificazione non integrava un errore manifesto, ma una censura aspecifica e non autosufficiente; il terzo perché la doglianza sulla confisca era generica e non confrontata con la motivazione, che aveva fondato la misura sulla riferibilità del denaro al reato di cessione di cocaina e sull'assenza di prova di una diversa lecita provenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Ha ritenuto non deducibile, nel caso di specie, la censura ex art. 129 c.p.p. contro una sentenza di patteggiamento ratificata dopo la riforma del 2017; ha escluso che vi fosse un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto; ha inoltre reputato generica e non autosufficiente la doglianza relativa alla confisca del denaro sequestrato, confermata perché ritenuta profitto o comunque collegata ai numerosi episodi di cessione di cocaina contestati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata per i reati contestati e per la confisca del denaro in sequestro, ritenuto confiscabile in quanto riferibile all'attività di cessione di cocaina.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per l'aumento per continuazione applicato in sentenza.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione della sua violazione non è scrutinabile nel caso di patteggiamento se non rientra nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo la riforma del 2017.

  • art. 240 c.p.

    Evocato dal ricorrente per contestare la confisca del denaro, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Base normativa della confisca del denaro sequestrato, ritenuto proveniente o comunque collegato al reato in assenza di prova contraria sulla lecita provenienza o sulla riferibilità a terzi.

  • art. 448 c.p.p.

    Richiamato quale disciplina del patteggiamento e del relativo regime impugnatorio.

  • art. 3 c.p.

    Non citato nel testo.

  • art. 186/2000 Corte Cost.

    Richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale in tema di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento ratificato dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale perimetro è inammissibile.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.
  • Una doglianza sulla qualificazione giuridica è inammissibile se formulata in modo aspecifico e non autosufficiente, senza evidenziare in modo immediato la discrasia tra imputazione e sentenza.
  • La censura contro la confisca deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; se la decisione fonda la misura sulla riferibilità del denaro al reato e l'imputato non offre elementi sulla lecita provenienza o sulla titolarità di terzi, la confisca può essere confermata.
  • Nel giudizio di cassazione, la genericità del motivo e la mancata confutazione della ratio decidendi conducono all'inammissibilità del ricorso e alle conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneConfisca

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