Cassazione Penale, Sentenza n. 4152/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida senza patente con recidiva nel biennio. Il ricorrente deduceva: nullità della vocatio in iudicium per presunta mancata regolare notifica del decreto di citazione; vizio di motivazione sull'accertamento della recidiva nel biennio per mancata prova della definitività della precedente contestazione amministrativa (17/09/2019); mancata applicazione della non punibilità per tenuità ex art.131-bis c.p.; omissione di rinnovare l'istruttoria per acquisire il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che avrebbe estinto uno dei precedenti per rivalutare la pena e i benefici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ha ritenuto improcedibile il motivo sulla nullità della notifica perché la notifica al difensore è stata efficace e la questione non era stata sollevata tempestivamente in sede di merito; ha confermato la ricorrenza della recidiva nel biennio avendo i giudici di merito sufficientemente accertato la definitività della contestazione amministrativa (mancata opposizione nei termini) e posto che è sufficiente un minimo di prova (verbale di contestazione, testimonianza dell'agente, assenza di elementi contrari); ha escluso l'applicabilità di art.131-bis per la sussistenza della recidiva e per le caratteristiche della condotta; ha ritenuto legittima la determinazione della pena da parte del giudice di merito e legittime le negazioni dei benefici (sospensione condizionale, conversione) basate su giudizio prognostico sfavorevole. Il ricorrente è inoltre stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria prevista dal dispositivo.
Norme richiamate
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva dei criteri di cui all'art.133 c.p.; tuttavia l'istituto è incompatibile con situazioni di recidiva recente e con condotte di non modesta offensività come valutato dal giudice di merito.
D.Lgs. n.8/2016 (art.1, comma 2; art.5)
La disciplina di depenalizzazione non elimina la rilevanza della recidiva: per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore la recidiva può essere integrata anche da una violazione amministrativa precedentemente accertata e divenuta definitiva.
Richiamato come riferimento alla fattispecie aggravata originaria della contravvenzione, integrata dall'ipotesi autonoma di recidiva prevista dal decreto.
artt.178 lett. c), 180, 182 comma 2 cod.proc.pen.
Norme processuali sulla deduzione delle nullità: nullità relative alla vocatio in iudicium che non siano state eccepite tempestivamente in sede di merito sono inammissibili in Cassazione.
Regole sulla notifica degli atti: la Corte osserva che la notifica al difensore può essere idonea a determinare conoscenza effettiva se effettuata correttamente; l'omessa citazione dell'imputato va eccepita tempestivamente.
Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno o pericolo): la loro applicazione è discrezionale del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per insufficienza o manifesta illogicità della motivazione.
Riguarda la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria: il riconoscimento dipende anche da un giudizio prognostico sulla funzione rieducativa e l'astensione dall'ulteriore attività criminosa.
Principi per il giudizio prognostico sfavorevole che giustifica il mancato riconoscimento di benefici come la sospensione condizionale.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese per ricorso inammissibile e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La recidiva nel biennio ai fini penali può essere risultante anche da una precedente contestazione amministrativa quando questa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione: non sempre è necessaria un'attestazione formale di definitività, basta un minimo di prova (verbale, testimonianza, assenza di elementi contrari).
- Le nullità relative alla notifica della vocatio in iudicium devono essere eccepite tempestivamente in sede di merito; se non sollevate dal difensore in udienza, sono inammissibili in Cassazione.
- L'applicazione dell'art.131-bis (non punibilità per particolare tenuità) richiede una valutazione motivata dei criteri di cui all'art.133 c.p.; la presenza di recidiva e di caratteristiche di maggiore offensività ostano al riconoscimento della causa di non punibilità.
- La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è materia discrezionale del giudice di merito e la Corte di legittimità interviene solo in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Per ottenere la riapertura dell'istruttoria o la riconsiderazione del trattamento sanzionatorio in base a eventi sopravvenuti (es. estinzione di un precedente) bisogna prospettare e documentare compiutamente l'elemento rilevante e sollevare la questione in tempo utile in grado di merito.
- In situazioni analoghe, la prova della definitività di un atto amministrativo può essere fornita anche in modo indiziario; chi contesta la definitività deve fornire elementi contrari o la prova dell'impugnazione per disinnescare l'effetto recidiva.
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