Cassazione Civile, Ordinanza n. 09811/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore per far dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall., il pagamento di euro 501.768,48 eseguito dalla società poi fallita in favore della banca tramite rimessa solutoria su conto corrente, nell'ambito dell'escussione di un pegno avente ad oggetto somme di denaro. La banca sosteneva che l'operazione dovesse essere qualificata come pegno irregolare, poiché avente a oggetto bene fungibile e comportante la disponibilità delle somme da parte del creditore, con conseguente insussistenza dei presupposti della revocatoria; inoltre contestava la prova della scientia decoctionis, affermando che la corte territoriale non avrebbe compiuto una valutazione complessiva e rigorosa degli elementi istruttori. In cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d'appello nella parte in cui aveva condiviso la qualificazione del pegno come regolare; con il secondo motivo, violazione degli artt. 67 l.fall., 2727, 2729 e 2697 c.c. per avere ritenuto provata la conoscenza dello stato d'insolvenza; il terzo motivo, relativo alla data certa del pegno, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la qualificazione del vincolo come pegno regolare fosse corretta perché, secondo gli accertamenti di fatto non censurati, il contratto non attribuiva alla banca la facoltà di disporre immediatamente delle somme; ha richiamato il principio per cui il pegno di cose fungibili diventa irregolare solo se sia espressamente conferita al creditore la facoltà di disporne. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la banca non si confrontava con la ratio della decisione impugnata: la corte d'appello aveva desunto la scientia decoctionis dal "passaggio a sofferenza" di rapporti della debitrice per oltre 5,5 milioni di euro, circostanza non specificamente censurata. Per effetto dell'inammissibilità dei motivi, è stato confermato il giudizio di revoca del pagamento e la banca è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il pagamento eseguito in favore del creditore, in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della revocatoria fallimentare, è inefficace nei confronti della massa fallimentare.
La censura di motivazione apparente richiede l'effettiva mancanza del percorso argomentativo; nel caso di specie la motivazione della corte d'appello è stata ritenuta non apparente né contraddittoria.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere utilizzato per sovvertire accertamenti di fatto non validamente censurati.
Il vizio motivazionale non è configurabile quando la sentenza presenti una motivazione comprensibile e non meramente apparente.
Le presunzioni possono fondare l'accertamento della conoscenza dello stato d'insolvenza se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.
La scientia decoctionis può essere desunta da elementi indiziari univoci, come il passaggio a sofferenza di rapporti rilevanti.
L'onere di contestare in modo specifico l'accertamento della conoscenza dell'insolvenza incombe sulla parte che impugna la decisione.
È richiamato per distinguere il pegno irregolare, nel quale il creditore acquista la proprietà delle somme e deve restituire solo l'eventuale eccedenza.
È richiamato per descrivere il pegno regolare, in cui il creditore si soddisfa mediante la vendita del bene dato in garanzia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il pegno avente ad oggetto cose fungibili, e in particolare somme di denaro, si qualifica come pegno irregolare solo se il contratto attribuisce espressamente al creditore la facoltà di disporre immediatamente del bene dato in garanzia; in mancanza di tale facoltà, si applica la disciplina del pegno regolare.
- Nel pegno irregolare il creditore acquista la proprietà delle somme o dei titoli ricevuti in garanzia e, in caso di inadempimento, deve restituire soltanto l'eventuale eccedenza rispetto al credito garantito; nel pegno regolare, invece, il creditore non acquista la somma ma può soddisfarsi secondo le forme previste per la realizzazione della garanzia.
- Quando la banca incamera somme in forza di un pegno regolare, il pagamento o l'incasso può rientrare nell'ambito della revocatoria fallimentare se ricorrono gli ulteriori presupposti di legge, compresa la conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore.
- La scientia decoctionis può essere desunta da elementi indiziari specifici e significativi, come il passaggio a sofferenza di rapporti rilevanti della debitrice, purché la decisione impugnata individui un fatto storico idoneo e la censura non lo contrasti specificamente.
- In cassazione non è sufficiente una critica generica alla valutazione delle prove: il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli accertamenti di fatto posti a base della decisione.
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