Cassazione Civile, Ordinanza n. 18152/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta avverso un’intimazione di pagamento relativa a una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada risalente al 2008. La destinataria dell’intimazione deduceva che il credito si fosse prescritto prima della notifica della cartella di pagamento, perché tra la notificazione del verbale di accertamento della violazione e la notifica della cartella era decorso il termine quinquennale previsto dall’art. 28 della L. n. 689/1981. I giudici di merito avevano respinto l’opposizione ritenendo che la prescrizione dovesse essere fatta valere impugnando la cartella di pagamento, che era stata ritualmente notificata e non opposta. Con il ricorso per cassazione la parte debitrice ha denunciato violazione dell’art. 615 c.p.c., dell’art. 28 L. n. 689/1981 e dell’art. 24 Cost., sostenendo che l’opposizione all’esecuzione è ammissibile anche per far valere la prescrizione maturata prima della cartella e che non può parlarsi di decadenza dalla possibilità di eccepirla, almeno finché non sia iniziata l’esecuzione. Ha inoltre rappresentato di non aver impugnato la cartella perché andata perduta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell’ente creditore, osservando che, in una controversia relativa a credito da sanzione per violazioni del codice della strada, il contraddittorio coinvolge anche l’ente titolare del credito. Nel merito ha cassato la sentenza impugnata perché il giudice di appello aveva erroneamente escluso la proponibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere la prescrizione maturata tra il verbale di accertamento e la notifica della cartella. La Corte ha ribadito che, per i crediti da sanzioni stradali, l’opponente può dedurre senza limiti di tempo i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale, tra cui la prescrizione, e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la cartella fosse il primo atto interruttivo del termine prescrizionale e, quindi, se il credito fosse davvero prescritto. La causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È il rimedio oppositivo corretto per far valere fatti estintivi del credito sopravvenuti alla definitività del titolo; la prescrizione maturata prima della cartella può essere dedotta senza limiti temporali, finché non sia iniziata l’esecuzione, perché si contesta l’esistenza del diritto di procedere alla riscossione.
È richiamato, insieme all’opposizione ex art. 615 c.p.c., come rimedio esperibile contro gli atti della riscossione, ma non è il mezzo per far valere la prescrizione sostanziale del credito.
Prevede il termine quinquennale di prescrizione dei crediti da sanzioni amministrative, applicato al credito per violazione del codice della strada.
art. 24 Cost.
È invocato a sostegno del diritto di difesa del debitore, in relazione alla possibilità di eccepire la prescrizione anche mediante opposizione successiva alla notifica della cartella.
È richiamato, insieme all’art. 28 L. n. 689/1981, come base normativa del termine prescrizionale dei crediti sanzionatori per violazioni stradali.
art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973
L’intimazione di pagamento successiva è qualificata come atto esecutivo successivo alla cartella, analogamente al pignoramento nell’esecuzione ordinaria.
Massime di principio
- Nei crediti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la prescrizione maturata tra il verbale di accertamento e la notifica del primo atto interruttivo può essere fatta valere con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., senza vincoli temporali legati alla mancata impugnazione della cartella.
- La cartella di pagamento svolge, nella riscossione esattoriale, una funzione equivalente a quella del precetto nell’esecuzione ordinaria: la contestazione dell’omessa o invalida interruzione della prescrizione incide sull’esistenza del credito e non sulla mera regolarità formale dell’atto.
- Il giudice che esamina un’opposizione fondata sulla prescrizione deve verificare se la cartella costituisca il primo atto interruttivo utile e, in mancanza, accertare se il termine prescrizionale sia decorso prima della sua notifica.
- La mancata impugnazione della cartella non preclude, di per sé, la deduzione in sede esecutiva dei fatti estintivi del credito sopravvenuti o comunque incidenti sull’esistenza del diritto di procedere alla riscossione, restando salvo il solo interesse ad agire.
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