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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06933/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dallo sgombero, disposto nel 2009 con ordinanza sindacale, di un condominio nel quale un privato possedeva due locali commerciali: uno adibito a barberia e uno concesso in locazione a terzi. Il proprietario ha agito contro il Comune chiedendo il risarcimento del danno da mancato godimento dei locali e il rimborso delle spese sostenute per i lavori di consolidamento dello stabile, deducendo che il dissesto statico fosse causato da infiltrazioni di liquami e acqua provenienti dalla rete fognaria e idrica comunale. Il Tribunale ha rigettato la domanda, mentre la Corte d’appello ha riformato la decisione e ha accertato la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., condannandolo al pagamento di una somma risarcitoria e la compagnia assicuratrice a manlevare l’ente nei limiti di polizza. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) errata applicazione dell’art. 346 c.p.c. e omessa considerazione della prescrizione, che secondo il ricorrente era stata riproposta in appello; 2) omesso esame di fatti decisivi e valorizzazione di altre perizie che avrebbero mostrato la fatiscenza preesistente dell’edificio; 3) violazione dell’art. 1227 c.c. per mancata considerazione del concorso di colpa dei condomini e dell’aggravamento del danno per inerzia nel fare i lavori; 4) errata valutazione della CTU e violazione dell’art. 61 c.p.c., con mancata considerazione delle critiche dei consulenti di parte; 5) omesso esame dei fatti relativi alla durata del mancato godimento, ritenuta eccessiva rispetto alla scadenza della locazione e all’età pensionabile del proprietario; 6) violazione dell’art. 2041 c.c., sostenendo che il rimborso integrale delle spese avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento del proprietario; 7) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile su tutti i motivi, ritenendo, tra l’altro, che la prescrizione non poteva essere solo "riproposta" dal soccombente sul punto ma richiedeva appello incidentale; che vari motivi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito; che le censure difettavano di specificità e autosufficienza; che la questione dell’eventuale incremento di valore dell’immobile attiene, al più, alla quantificazione del danno e non integra arricchimento senza causa; e che la censura sulle spese era un mero non motivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del Comune alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, confermando l’impianto decisorio della Corte d’appello. Ha ritenuto inammissibili tutti e sette i motivi: il primo perché l’eccezione di prescrizione, già rigettata dal tribunale, richiedeva un appello incidentale e non una mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.; i motivi dal secondo al quinto perché sollecitavano rivalutazioni di fatto, contestazioni di merito o difettavano di autosufficienza e specificità; il sesto perché confondeva il piano dell’an debeatur con quello del quantum debeatur, essendo l’eventuale incremento di valore dell’immobile un profilo solo correttivo della liquidazione del danno; il settimo perché non denunciava una violazione autonoma del principio di soccombenza. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione delle eccezioni è consentita solo alla parte totalmente vittoriosa sul capo di domanda; se la questione è stata espressamente decisa in senso sfavorevole, occorre appello incidentale specifico.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o per censurare genericamente la decisione di fatto del giudice di appello.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la diversa lettura di prove o documenti.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare e trascrivere specificamente i documenti e i passaggi rilevanti, nonché dove reperirli nel fascicolo.

  • art. 1227 c.c.

    La doglianza sul concorso colposo non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito senza adeguata specificazione dei documenti e dei fatti decisivi.

  • art. 61 c.p.c.

    La critica alla CTU è inammissibile se non viene confutato in modo puntuale il percorso logico seguito dal giudice di merito nell’aderire all’ausiliare.

  • art. 2041 c.c.

    L’eventuale incremento di valore del bene per effetto dei lavori di ripristino non integra di per sé arricchimento senza causa; può rilevare, al più, come criterio di quantificazione del danno.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è inammissibile se formulata solo come conseguenza del supposto accoglimento di altri motivi, senza una autonoma violazione del criterio di soccombenza.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità per cose in custodia costituisce il fondamento della condanna del Comune per omessa manutenzione delle condotte e infiltrazioni causative del cedimento.

  • art. 1284, co. 1, c.c.

    Richiamato per la liquidazione degli interessi moratori sulla somma dovuta dalla compagnia assicuratrice nei limiti di polizza.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo l’inammissibilità del ricorso, sono dovuti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • La parte che sia risultata soccombente su un capo deciso espressamente dal giudice di primo grado non può limitarsi a una mera riproposizione della questione in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ma deve proporre appello incidentale specifico.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa ponderazione di prove, perizie o documenti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • Le censure di legittimità devono essere autosufficienti e specifiche: il ricorrente deve indicare con precisione i documenti, i passaggi rilevanti e la loro collocazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In tema di responsabilità da cose in custodia, l’eventuale aumento di valore del bene conseguente ai lavori di ripristino non esclude il risarcimento, ma può incidere soltanto sulla liquidazione del danno, secondo valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile se si limita a dipendere dall’auspicato accoglimento di altri motivi, senza denunciare una concreta e autonoma violazione del criterio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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