Cassazione Penale, Ordinanza n. 04400/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché affetto da assoluta genericità, rilevando la violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che impone l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte d'appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge. In particolare, ha contestato l'affermazione di responsabilità penale e la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Tuttavia, il ricorso non conteneva una specifica articolazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda di annullamento, limitandosi a richieste apodittiche di riforma della decisione impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base del capo di imputazione, richiamata unitamente alla lettera d) come fonte dei reati contestati; il testo non ne specifica il contenuto applicativo nel caso concreto.
Norma incriminatrice posta a base del capo di imputazione, richiamata unitamente alla lettera b); il testo non ne dettaglia il contenuto concreto.
Norma richiamata per il reato di furto contestato al capo b).
Norma richiamata per la contestata aggravazione del furto al capo b).
Invocato dal ricorrente per ottenere una pronuncia di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della verifica ex art. 129 perché il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità.
Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il ricorso; la sua inosservanza, per genericità dei motivi, comporta inammissibilità dell'impugnazione.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando non sono osservati i requisiti di specificità dell'atto di impugnazione.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con chiara indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto: la mera richiesta di annullamento, priva di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La generica deduzione di violazione di legge non basta a superare il vaglio di ammissibilità se non individua puntualmente il vizio denunciato e non censura in modo analitico la ratio decidendi.
- La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente di eludere l'onere di specificità dei motivi di ricorso: il relativo motivo deve comunque essere autosufficiente e argomentato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, la Corte applica le conseguenze processuali previste, inclusa la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04349/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04350/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04351/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04352/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04353/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04354/2025 del 03/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →