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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04400/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché affetto da assoluta genericità, rilevando la violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che impone l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte d'appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge. In particolare, ha contestato l'affermazione di responsabilità penale e la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Tuttavia, il ricorso non conteneva una specifica articolazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda di annullamento, limitandosi a richieste apodittiche di riforma della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 5, lett. b) l. 283/1962

    Norma incriminatrice posta a base del capo di imputazione, richiamata unitamente alla lettera d) come fonte dei reati contestati; il testo non ne specifica il contenuto applicativo nel caso concreto.

  • art. 5, lett. d) l. 283/1962

    Norma incriminatrice posta a base del capo di imputazione, richiamata unitamente alla lettera b); il testo non ne dettaglia il contenuto concreto.

  • art. 624 c.p.

    Norma richiamata per il reato di furto contestato al capo b).

  • art. 625 c.p.

    Norma richiamata per la contestata aggravazione del furto al capo b).

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per ottenere una pronuncia di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della verifica ex art. 129 perché il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità.

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il ricorso; la sua inosservanza, per genericità dei motivi, comporta inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando non sono osservati i requisiti di specificità dell'atto di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con chiara indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto: la mera richiesta di annullamento, priva di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La generica deduzione di violazione di legge non basta a superare il vaglio di ammissibilità se non individua puntualmente il vizio denunciato e non censura in modo analitico la ratio decidendi.
  • La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente di eludere l'onere di specificità dei motivi di ricorso: il relativo motivo deve comunque essere autosufficiente e argomentato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, la Corte applica le conseguenze processuali previste, inclusa la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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