Cassazione Penale, Ordinanza n. 04351/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal GUP di Catania, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. In concreto, la censura mirava a sostenere che la condotta, descritta come cessione di 560 grammi di sostanza del tipo marijuana, dovesse essere ricondotta alla fattispecie di lieve entità. La Corte ha però rilevato che la doglianza investiva in realtà profili di merito e di accertamento fattuale, non consentiti nel ricorso avverso una sentenza ex art. 444 c.p.p., e non rientrava nei motivi tassativi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
comma 1, comma 4, comma 5
La contestazione riguardava la qualificazione della cessione di sostanza stupefacente e, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere ricondotta al comma quinto; la Corte non entra nel merito di tale qualificazione perché la censura è ritenuta non deducibile in cassazione nei limiti propri del patteggiamento.
La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. è stato trattato secondo il rito camerale previsto per tale tipologia di impugnazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato dal ricorrente come corretta qualificazione giuridica dei fatti, ma la Corte osserva che la censura non concerne l'erronea qualificazione giuridica in senso stretto, bensì un apprezzamento di fatto sulla condotta e sulla quantità di sostanza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi sono tassativi e non possono essere estesi a censure di merito o di ricostruzione fattuale.
- La deduzione di un vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando la doglianza investe realmente la sussunzione giuridica del fatto accertato, non quando maschera contestazioni sulla valutazione delle prove o dei fatti storici.
- Contro la sentenza di patteggiamento non sono consentite impugnazioni che tendano a rimettere in discussione l'accertamento fattuale posto a base dell'accordo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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