Cassazione Penale, Ordinanza n. 04354/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ha dedotto due censure: la prima per violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva, sostenendo in sostanza l'erroneità del giudizio di maggiore colpevolezza/pericolosità e del correlato aggravamento sanzionatorio; la seconda per violazione di legge sul quantum dell'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 c.p., ritenendo eccessivo o comunque non correttamente determinato l'aumento per la continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze attinenti al merito e, quindi, non deducibili in sede di legittimità, osservando che la motivazione del giudice di merito era congrua e priva di vizi logico-giuridici: erano stati valorizzati intercettazioni, riscontri di polizia, ruolo apicale nell'organizzazione, contatti con i fornitori, acquisto di ingenti quantità di droga, sequestro di 650 grammi di marijuana, precedenti specifici e mancata collaborazione dell'imputato. Quanto al trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto congruo e persino mite l'aumento di soli quattro mesi per la continuazione esterna, alla luce della gravità dei fatti e del precedente giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990
È la norma incriminatrice per il reato associativo in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.
Richiamato con riferimento all'aumento di pena per la continuazione esterna; la Corte osserva che la misura dell'aumento è valutazione di merito non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
recidiva
La Corte ribadisce che il giudizio del merito sulla recidiva e sul conseguente aggravamento del trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le determinazioni del giudice di merito in tema di recidiva e, più in generale, di trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in cassazione quando la motivazione dia conto in modo congruo delle ragioni della decisione e non presenti vizi logico-giuridici.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione del ruolo criminale dell'imputato, la sua pericolosità o l'entità dell'aumento di pena per la continuazione, se sollecitano una nuova lettura del compendio probatorio e della gravità del fatto, appartengono al merito e sono inammissibili in sede di legittimità.
- Ai fini della legittimità della motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente che il giudice valorizzi elementi quali intercettazioni, riscontri investigativi, ruolo apicale nell'associazione, quantità di stupefacente, precedenti specifici e mancata collaborazione dell'imputato, purché il ragionamento sia coerente e completo.
- In sede di legittimità, la misura dell'aumento di pena per continuazione può essere censurata solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa quantificazione ritenuta più favorevole all'imputato.
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