Cassazione Penale, Ordinanza n. 04349/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di condanna emessa in appello ex art. 599-bis c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che aveva definito il giudizio con concordato in appello, in relazione a una condanna per il reato tributario di omesso versamento/omessa esibizione? Nel testo è indicato solo il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000. I motivi dedotti erano due: 1) vizio di motivazione per il mancato rispetto del termine a comparire ex art. 601 c.p.p.; 2) difetto di motivazione sulla data di consumazione del reato, con conseguente mancata declaratoria di estinzione per prescrizione. La Corte ha rilevato che, nel giudizio definito ex art. 599-bis c.p.p., in cassazione sono proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, nonché, in caso di illegalità della sanzione, ai profili attinenti alla pena; restano invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Le censure proposte sono state ritenute estranee a tali limiti: la prima per questioni processuali non deducibili in quel perimetro, la seconda perché riferita a motivi rinunciati.
Norme richiamate
Il mancato rispetto del termine a comparire è stato dedotto dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta estranea ai motivi proponibili in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
La sentenza definita con concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, oltre che per eventuale illegalità della pena nei limiti ammessi dalla giurisprudenza richiamata.
La Corte richiama l'inammissibilità delle doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
È il reato oggetto della sentenza di condanna impugnata; nel testo non è specificata oltre la denominazione normativa.
Massime di principio
- Avverso una sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è limitato a censure inerenti la validità del consenso delle parti, il consenso del Procuratore generale e la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono deducibili in cassazione, contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., motivi già rinunciati nel concordato in appello.
- Le doglianze sulla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sono proponibili se si impugnano gli esiti di un concordato in appello, salvo che incidano su profili espressamente devolvibili.
- Le questioni processuali estranee al perimetro del concordato in appello, come il rispetto del termine a comparire, non sono scrutinabili in sede di legittimità se non si riflettono in vizi della formazione del consenso o in difformità della pronuncia dall'accordo.
- Nel giudizio di cassazione contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., i profili relativi alla pena possono rilevare solo se sfociano in una sanzione illegale; altrimenti restano fuori dal sindacato di legittimità.
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