Cassazione Penale, Ordinanza n. 04353/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato per un reato in materia di stupefacenti definito in appello con concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., ha dedotto un unico motivo di ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione sulla qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. In sostanza sosteneva che la condotta dovesse essere ricondotta alla minore gravità del fatto, contestando la valutazione operata in sede di merito sulle modalità dell'azione, sulla complessità dell'organizzazione e sul dato quantitativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio instaurato contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo e, in generale, all'eventuale pena illegale. Nel caso concreto, però, la doglianza non investiva un errore di qualificazione giuridica in senso proprio, ma questioni di fatto e di merito precluse in cassazione dopo il concordato sui motivi di appello. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
nel ricorso avverso sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello sono ammissibili solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del procuratore generale, sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e sulla pena illegale; restano precluse doglianze rinunciate o di merito
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p., secondo i precedenti richiamati
art. 73 d.P.R. 309/1990
la richiesta del ricorrente mirava a ottenere la qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità
art. 599 c.p.p.
richiamato come precedente disciplina del concordato sui motivi di appello, ritenuta sostanzialmente riprodotta dall'attuale art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello, il ricorso per cassazione è circoscritto a vizi che attengono alla validità dell'accordo processuale, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; non è consentito rimettere in discussione il merito delle valutazioni rinunciate.
- La qualificazione del fatto può essere censurata in cassazione solo se la doglianza non richiede un nuovo apprezzamento del compendio fattuale; quando la contestazione investe modalità della condotta, organizzazione e quantità, la censura è sostanzialmente di merito ed è inammissibile nel giudizio di legittimità successivo al concordato.
- Nel sistema del concordato sui motivi di appello, l'accordo tra le parti comporta una rinuncia alle ulteriori doglianze incompatibili con i punti concordati, salva l'ipotesi di pena illegale.
- I vizi attinenti alla determinazione della pena non sono autonomamente deducibili in cassazione se non si traducono in una illegittimità della sanzione inflitta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04349/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04350/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04351/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04352/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04354/2025 del 03/02/2025
- ordinanza_penale · 3 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04355/2025 del 03/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →