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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04350/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la doglianza mirasse a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di appello ritenuta completa, coerente e immune da vizi logici manifesti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello deducendo, con un unico motivo, vizio della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità penale. Secondo la difesa, la decisione sarebbe stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. La Corte di cassazione rileva che la censura, pur formalmente formulata come vizio di motivazione, investe in realtà profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati al giudice di merito e non scrutinabili in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua, esauriente e non manifestamente illogica. Nel caso concreto, la sentenza d'appello aveva ritenuto accertato, sulla base di dati oggettivi e documentali relativi ai conti correnti della società cartiera e del ricorrente, che nell'anno 2014 erano stati ricevuti bonifici per oltre euro 132.000 e successivi prelievi di contante, a fronte dei quali l'imputato aveva omesso la dichiarazione Irpef, con evasione oltre soglia. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Richiamato come norma incriminatrice per l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale, con superamento della soglia di punibilità per l'evasione dell'imposta.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la mera valutazione della prova o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia mancante, apparente, manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, se la sentenza impugnata espone una ricostruzione precisa, circostanziata e razionalmente coerente dei fatti.
  • Ai fini dell'art. 5 d.lgs. 74/2000, l'omessa presentazione della dichiarazione rileva quando il reddito imponibile sia ricostruibile sulla base di elementi oggettivi e documentali e l'imposta evasa superi la soglia di punibilità.
  • La presenza di una motivazione di merito completa e non manifestamente illogica rende insindacabile in cassazione l'apprezzamento fattuale sui dati contabili e bancari posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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