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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04352/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo nuova e quindi non scrutinabile in cassazione la doglianza relativa all'illegittimità del provvedimento questorile, poiché non devoluta con l'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna resa in appello per il reato di cui all'art. 10, comma 2, del D.L. 14/2017, deducendo un vizio di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità. Sosteneva, in sostanza, l'illegittimità del provvedimento del questore che gli aveva vietato l'accesso a una determinata area urbana. La Corte di cassazione rilevava però che, dalla sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, tale specifica doglianza non risultava essere stata dedotta in secondo grado, essendosi l'appello limitato a lamentare la sola inconsapevole violazione del divieto per asserita mancata conoscenza del provvedimento, provvedimento che invece risultava regolarmente notificato. Il ricorrente non contestava neppure la correttezza della sintesi dei motivi di appello. Ne derivava l'inammissibilità della censura di legittimità perché nuova e non devoluta al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, D.L. 14/2017

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna oggetto di ricorso; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, ma la assume quale titolo del reato contestato.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo applica per affermare l'inammissibilità della doglianza proposta per la prima volta in cassazione, non essendo stata devoluta al giudice di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere esaminate censure nuove, cioè non specificamente devolute con l'atto di appello, salvo che il ricorrente contesti la ricostruzione del contenuto dell'impugnazione operata nella sentenza impugnata.
  • La doglianza relativa alla legittimità del provvedimento presupposto della violazione contestata deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio di merito; se in appello si contesta solo la mancata consapevolezza della violazione, non è poi proponibile in cassazione una diversa critica sull'invalidità dell'atto amministrativo.
  • La regolare notificazione del provvedimento amministrativo rileva ai fini dell'esclusione della tesi difensiva fondata sulla mancata conoscenza del divieto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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