Cassazione Penale, Ordinanza n. 23442/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una contravvenzione in materia di armi. L'unico motivo deduceva erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena fosse incongrua. Il ricorso si fondava, tuttavia, su affermazioni generiche e non specifiche: il ricorrente sosteneva che non fosse stata adeguatamente considerata la recidiva, richiamandola come elemento favorevole, ma senza spiegare in concreto perché la pena sarebbe stata sproporzionata o quali dati di fatto e ragioni di diritto avrebbero imposto una diversa determinazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano generiche e non consentite in sede di legittimità, perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e dei dati di fatto già apprezzati dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che il richiamo alla recidiva era incongruo, trattandosi di condanna per reato contravvenzionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975
Costituisce la base normativa della contravvenzione per la quale l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado.
È richiamato dal ricorrente per contestare la congruità della pena; la Corte ribadisce che la sua applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti.
La Corte osserva che il richiamo alla recidiva è incongruo nel caso di condanna per reato contravvenzionale.
È la norma posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché le censure proposte non erano consentite in sede di legittimità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche sulla congruità della pena se non sono accompagnate da una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che renderebbero erroneo il giudizio del merito.
- Il sindacato della Cassazione sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione sufficiente in ordine all'adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità del reo; non può trasformarsi in una rivalutazione del merito.
- Il richiamo alla recidiva deve essere coerente con la natura del reato contestato e non può essere invocato in modo apodittico o incongruo per contestare la determinazione della pena in un procedimento relativo a contravvenzione.
- Le doglianze che mirano a ottenere una diversa ponderazione di elementi già valutati dal giudice di merito sono inammissibili quando non denunciano un effettivo vizio di legittimità ma soltanto una diversa lettura del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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