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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23250/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di una eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Non risulta dal testo il reato specificamente contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 23/05/2025. I motivi dedotti erano due: con il primo denunciava violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che la prescrizione fosse maturata prima della decisione di appello; con il secondo censurava il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo ignorava il periodo di 210 giorni di sospensione del termine di prescrizione verificatosi in primo grado, già correttamente considerato dai giudici di merito. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse sorretto da motivazione non illogica, fondata sui numerosi precedenti penali specifici dell'imputato, e che in sede di legittimità non sia consentito una rivalutazione del merito su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Per il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente, tra quelli relativi alla personalità del colpevole, all'entità del reato e alle modalità di esecuzione.

  • art. 69 c.p.

    Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulle circostanze attenuanti generiche e sul giudizio di bilanciamento; dal testo emerge il riferimento al diniego delle attenuanti generiche, ma non una specifica applicazione autonoma.

  • art. 157 c.p.

    Norma evocata implicitamente nel motivo sulla prescrizione; la Corte afferma che il termine non era maturato prima della decisione di appello per effetto della sospensione di 210 giorni.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può tradursi in una nuova valutazione del merito; è sufficiente che la motivazione del giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., se tale elemento è ritenuto prevalente ai fini del giudizio sulla meritevolezza del beneficio.
  • La deduzione di prescrizione deve tener conto di eventuali periodi di sospensione del termine maturati nel corso del processo; il computo del termine va verificato sulla base dell'intera durata del procedimento.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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