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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23252/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di La Spezia nei confronti dell'imputato per più episodi di truffa, appropriazione indebita e furto, dichiarando estinto per prescrizione solo uno dei capi. In appello era stata rideterminata la pena in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 900 di multa, con permanenza delle statuizioni civili. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva vizi di motivazione, sostenendo: a) che, in relazione a una truffa nella vendita di una vettura non nella disponibilità dell'alienante, il mero silenzio sulla non disponibilità del bene non potesse integrare artifici o raggiri; b) che, per un'ulteriore truffa relativa alla cessione di altra vettura, mancasse prova dell'identità del soggetto che aveva alienato il veicolo alla persona offesa; c) che per i capi qualificati come appropriazione indebita e furto fosse solo apparente la motivazione con cui i giudici di merito avevano attribuito all'imputato la paternità del biglietto con dichiarazione confessorio-riparatoria rinvenuto nei locali ove egli svolgeva l'attività. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero in sostanza una mera riproposizione delle doglianze già sviluppate in appello e già disattese con motivazione adeguata, chiedendo in modo non consentito una diversa rivalutazione del merito e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure difensive si limitavano a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi davvero con la motivazione della sentenza impugnata e che, nel merito, la Corte territoriale aveva dato conto in modo congruo della ricostruzione dei fatti, dell'identificazione dell'autore e della riferibilità all'imputato del manoscritto rinvenuto. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nella truffa contrattuale, il silenzio maliziosamente serbato su circostanze doverose da comunicare può integrare artifizi o raggiri, e il principio per cui il diritto dell'imputato al silenzio non si traduce in un onere probatorio a suo carico, ma al più in un onere di allegazione di una spiegazione alternativa plausibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La truffa contrattuale può essere integrata anche dal silenzio maliziosamente serbato su circostanze che il soggetto aveva il dovere di comunicare; non è necessario che la controparte non potesse conoscere quelle circostanze con l'ordinaria diligenza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Il testo richiama il tema della valutazione della prova e dell'attribuzione della responsabilità sulla base degli elementi acquisiti, ma non formula un richiamo espresso alla norma; il principio emerge solo in termini generali dalla motivazione.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata, i motivi già dedotti in appello e già motivatamente disattesi.
  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste di vizio motivazionale, mirino a ottenere una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del merito, salvo il caso di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Nella truffa contrattuale gli artifizi o raggiri possono consistere anche nel silenzio dolosamente serbato su circostanze che il soggetto aveva il dovere di dichiarare, indipendentemente dalla loro astratta conoscibilità da parte della controparte.
  • Il diritto dell'imputato di tacere non trasforma la sua mancata spiegazione in un onere probatorio; l'accusa deve comunque provare gli elementi oggettivi della responsabilità, mentre alla difesa può competere al più un onere di allegazione di una ricostruzione alternativa plausibile.
  • Quando la sentenza di merito dà conto in modo coerente della ricostruzione dei fatti, dell'identificazione dell'autore e del collegamento tra l'imputato e il documento o la prova decisiva, la doglianza di motivazione apparente non è idonea a fondare l'annullamento in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaAppropriazione indebitaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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