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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23249/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno era manifestamente infondata. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui non aveva riconosciuto la circostanza attenuante, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava un imputato che, dopo la decisione della Corte d'appello di Bari, proponeva ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 c.p. In concreto, il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto del motivo di appello con cui si chiedeva di valorizzare un risarcimento asseritamente già corrisposto alla persona offesa. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la valutazione sulla sussistenza dell'attenuante è tipicamente discrezionale di merito e che, per integrare la circostanza, il risarcimento deve essere integrale, effettivo e tale da costituire prova tangibile di ravvedimento; nel caso concreto mancava prova documentale dell'esatta entità del ristoro e quindi non era possibile ritenere integrale il risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 6 c.p.

    La circostanza attenuante del risarcimento del danno richiede un ristoro integrale, effettivo e idoneo a riparare totalmente le conseguenze dannose del reato; la verifica della corrispondenza tra somma corrisposta e danno subito spetta al giudice di merito, che può disattendere dichiarazioni satisfattive se non adeguatamente supportate.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno presuppone la prova di un ristoro integrale ed effettivo, non essendo sufficiente un pagamento solo parziale o non adeguatamente provato.
  • La valutazione sulla corrispondenza tra l'importo corrisposto e l'entità del danno rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria.
  • Le dichiarazioni della persona offesa circa la soddisfazione ricevuta non vincolano il giudice, che può comunque escludere l'attenuante quando dagli atti non emerga la prova dell'integrale riparazione.
  • Il risarcimento antecedente al giudizio può rilevare come indice di ravvedimento e minore pericolosità sociale solo se sia completo, concreto e documentalmente verificabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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