Cassazione Penale, Ordinanza n. 23251/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla conferma della recidiva è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, deducendo un solo motivo: la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla conferma della recidiva. La doglianza sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe trascurato le censure svolte in appello e avrebbe confermato la recidiva senza una motivazione adeguata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo generico e non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una lettura alternativa del materiale valutativo senza indicare specificamente quali argomenti di appello fossero stati ignorati. Ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato i criteri giurisprudenziali in tema di recidiva, valorizzando la reiterazione dell'illecito nell'esercizio dell'attività imprenditoriale come indice di maggiore riprovevolezza e accresciuta pericolosità.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indice di perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non indica specificamente la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di censura, limitandosi a prospettare una lettura alternativa dei fatti o del materiale valutativo.
- La censura di vizio di motivazione sulla recidiva non può essere generica: occorre confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare quali argomenti decisivi siano stati omessi o illogicamente valutati.
- La conferma della recidiva non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti o sull'ampiezza temporale della commissione dei reati, ma richiede una valutazione concreta della relazione tra precedenti condanne e reato oggetto del processo, ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La reiterazione dell'illecito nell'esercizio di un'attività imprenditoriale può essere valorizzata come indice di maggiore riprovevolezza della condotta e di accresciuta pericolosità dell'agente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23247/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23249/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23250/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23252/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23253/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_penale · 24 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23255/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →