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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23251/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla conferma della recidiva è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, deducendo un solo motivo: la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla conferma della recidiva. La doglianza sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe trascurato le censure svolte in appello e avrebbe confermato la recidiva senza una motivazione adeguata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo generico e non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una lettura alternativa del materiale valutativo senza indicare specificamente quali argomenti di appello fossero stati ignorati. Ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato i criteri giurisprudenziali in tema di recidiva, valorizzando la reiterazione dell'illecito nell'esercizio dell'attività imprenditoriale come indice di maggiore riprovevolezza e accresciuta pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indice di perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non indica specificamente la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di censura, limitandosi a prospettare una lettura alternativa dei fatti o del materiale valutativo.
  • La censura di vizio di motivazione sulla recidiva non può essere generica: occorre confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare quali argomenti decisivi siano stati omessi o illogicamente valutati.
  • La conferma della recidiva non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti o sull'ampiezza temporale della commissione dei reati, ma richiede una valutazione concreta della relazione tra precedenti condanne e reato oggetto del processo, ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La reiterazione dell'illecito nell'esercizio di un'attività imprenditoriale può essere valorizzata come indice di maggiore riprovevolezza della condotta e di accresciuta pericolosità dell'agente.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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