Cassazione Penale, Ordinanza n. 23247/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dalla sentenza emerge che i ricorsi sono stati proposti nell'interesse di due imputati avverso la decisione della corte d'appello resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. I ricorrenti hanno censurato profili che la Corte di cassazione qualifica come non consentiti in sede di legittimità, perché fondati su elementi non scrutinabili e comunque su questioni precluse dalla scelta di aderire al concordato. La Corte richiama il principio secondo cui, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo doglianze sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione rispetto alla richiesta; sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi di determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione. I ricorsi vengono quindi dichiarati inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze prospettate non fossero consentite perché riferite a questioni non deducibili dopo la scelta del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e non riconducibili ai limitati profili sindacabili in cassazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La scelta di accedere al concordato in appello restringe l'oggetto delle censure proponibili in cassazione; sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al concordato.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. non sono proponibili censure che investano motivi già rinunciati con l'adesione al concordato in appello.
- Sono ammissibili solo le doglianze che attengono alla validità della formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o al fatto che il giudice abbia pronunciato una decisione difforme rispetto ai contenuti del concordato.
- Non possono essere dedotti in cassazione i vizi relativi alla mera determinazione della pena, salvo che la sanzione risulti illegale perché fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
- La mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di regola, sindacabile in cassazione quando la sentenza derivi da concordato in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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