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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di un cittadino bangladino volta a ottenere lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro il decreto emesso ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008. Tuttavia, nel ricorso la procura speciale era stata rilasciata al difensore in calce all'atto, con indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e della data di rilascio, ma senza una certificazione espressa da parte del difensore della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto. Il ricorrente ha poi depositato una memoria con certificazione "postuma" del difensore circa l'avvenuto conferimento della procura, ma tale integrazione è stata ritenuta tardiva e inidonea a sanare il vizio. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare memoria di eventuale partecipazione all'udienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura speciale apposta in calce al ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale non rispettasse il requisito dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite: la data di rilascio deve essere certificata dal difensore come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e tale certificazione deve essere contestuale al conferimento della procura. La successiva attestazione depositata in corso di giudizio non ha efficacia sanante. Non è stata adottata statuizione sulle spese, poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    Per il ricorso per cassazione nelle controversie di protezione internazionale, la procura speciale deve contenere la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale data deve essere certificata dal difensore; la mancanza di tale certificazione determina inammissibilità del ricorso.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, cui l'art. 35-bis, comma 13, apporta un requisito speciale e ulteriore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    La disciplina dell'art. 35-bis, comma 13, come interpretata, è stata ritenuta non contrastante con tali parametri costituzionali.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri eurounitari non ostativi alla disciplina processuale interna.

  • artt. 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri eurounitari non ostativi alla disciplina processuale interna.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri convenzionali non ostativi alla disciplina processuale interna.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale non è valida se il difensore non certifica espressamente che la data di rilascio è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La certificazione della data della procura e l'autenticazione della firma devono essere contestuali e risultare dalla stessa procura speciale; una certificazione successiva, depositata nel corso del giudizio di legittimità, non sana il vizio originario.
  • Nelle ipotesi in cui la legge processuale attribuisca al difensore uno specifico potere certificativo sulla procura, tale potere non può essere esteso ad atti diversi né esercitato in forma postuma al di fuori delle modalità previste dalla norma.
  • La mancanza della certificazione speciale richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando la parte intimata non svolge difese, la Corte può non provvedere sulle spese di lite, ferma restando l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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