Cassazione Civile, Ordinanza n. 24671/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini su conti correnti bancari, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a un professionista l'esistenza di maggiori compensi non dichiarati e di redditi di fabbricati. Il contribuente impugnava l'atto e otteneva accoglimento in primo grado. L'Ufficio proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale dichiarava l'impugnazione inammissibile per il mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'atto di appello, ritenendo violati gli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva: 1) violazione/falsa applicazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 2699 c.c., sostenendo che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il deposito dell'avviso di ricevimento poteva comunque provare tempestività della notifica e della costituzione in giudizio, anche in assenza della ricevuta di spedizione, se la data di spedizione risultava asseverata o comunque se la ricezione era avvenuta entro il termine; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il giudice d'appello rilevato d'ufficio l'inammissibilità senza previa instaurazione del contraddittorio sulla relativa questione. Il contribuente resisteva con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello dell'Agenzia delle entrate verificando la concreta idoneità dell'avviso di ricevimento a svolgere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto non corretta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, poiché il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l'avviso di ricevimento, unitamente agli altri elementi prodotti, fosse sufficiente a dimostrare la tempestività del gravame secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario disciplina il deposito dell'atto di appello; la sua violazione non comporta automaticamente inammissibilità quando la documentazione prodotta consenta comunque di provare tempestività e ritualità della notificazione.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La ricevuta di spedizione è normalmente richiesta ai fini del deposito, ma l'avviso di ricevimento può assolvere la medesima funzione probatoria se reca elementi idonei ad attestare la data di spedizione o la tempestiva ricezione.
È richiamato a sostegno della tesi della sanatoria dei vizi formali quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
È evocato per contestare la valutazione della prova documentale, in relazione all'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento e delle attestazioni postali.
È il parametro del vizio processuale dedotto per la violazione delle norme sulla ritualità del deposito e del contraddittorio.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con riferimento alle norme processuali e probatorie.
La censura sull'inammissibilità rilevata d'ufficio viene prospettata come violazione del principio del contraddittorio preventivo.
Non è espressamente citato nel corpo della motivazione, ma la questione riguarda la prova della tempestività dell'impugnazione; dal testo non emerge un'affermazione specifica su questo articolo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell'atto di impugnazione non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso o dell'appello se l'avviso di ricevimento consente di ricostruire in modo affidabile la tempestività della notifica e della costituzione in giudizio.
- L'avviso di ricevimento può svolgere la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione solo quando contenga, per asseverazione dell'ufficio postale o per altri elementi oggettivi richiamati dalla giurisprudenza, dati idonei a certificare la data di spedizione o comunque la ricezione entro il termine di decadenza.
- Il giudice di merito non può arrestarsi a un formalismo meramente documentale, ma deve verificare concretamente se la documentazione prodotta dall'impugnante dimostri il rispetto dei termini per impugnare.
- Quando una questione di rito viene assorbita dall'accoglimento del primo motivo, non è necessario esaminare ulteriormente gli altri motivi di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è illegittima se il giudice omette di controllare se il difetto documentale sia comunque superato da elementi probatori equivalenti secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
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