Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29440/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo di euro 300.000,00, oltre accessori, chiesto da un istituto di credito nei confronti di un fideiussore a garanzia di un debito di una società poi fallita. Il fideiussore propose opposizione deducendo, in sintesi, che la banca avesse illegittimamente liberato un coobbligato garante, che avesse continuato a finanziare la società nonostante la conoscenza del suo grave dissesto e dell’omesso deposito dei bilanci, e che tutto ciò fosse avvenuto senza informarlo. In cassazione articolò sei motivi: 1) nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, assumendo che il contratto riproducesse lo schema ABI ritenuto illecito; 2) violazione dell’art. 6 del contratto fideiussorio e qualificazione della garanzia come confideiussione, con conseguente caducazione dell’intera garanzia per la liberazione di uno dei garanti; 3) vizio motivazionale per mancata considerazione della prova della conoscenza, da parte della banca, della crisi del debitore già dal 2009; 4) omessa valutazione di presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. in ordine alla violazione della buona fede del creditore e alla mancata ammissione di prove; 5) violazione di legge per aver la banca erogato finanziamenti nella piena consapevolezza dell’insolvenza del debitore; 6) vizio motivazionale per contrasto tra deposizioni testimoniali sulla presenza del fideiussore a un incontro di ristrutturazione del debito. La banca resistette chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur essendo astrattamente rilevabile d’ufficio la nullità, nel giudizio di appello essa deve comunque fondarsi su allegazioni tempestive e non su fatti nuovi; la dedotta nullità antitrust richiedeva allegazioni di fatto non introdotte tempestivamente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, a fronte della contestazione dell’interpretazione del contratto, il ricorrente non aveva specificamente dedotto la violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale, in particolare dell’art. 1362, comma 2, c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché non riconducibile al vizio di motivazione nei ristretti limiti oggi vigenti, sia per difetto di autosufficienza quanto alla prova testimoniale e alla sua tempestiva e rituale richiesta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni sul versante istruttorio e perché la censura sulle presunzioni, in concreto, mirava a una diversa valutazione dei fatti. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del materiale fattuale. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché attinente alla valutazione di attendibilità e congruenza delle prove testimoniali, riservata al giudice di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito al debitore richiede i presupposti previsti dalla norma; non opera, secondo la ricostruzione richiamata, quando la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore sia comune a fideiussore e creditore.

  • art. 1946 c.c.

    Viene richiamato dalla parte ricorrente in tema di confideiussione, ma la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto per difetto di specifica censura dell'interpretazione contrattuale.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza nel rapporto obbligatorio, in relazione alla dedotta condotta della banca.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto, invocato per contestare il comportamento del creditore.

  • art. 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287

    art. 2, comma 2, lett. a)

    Le fideiussioni "a valle" di intese anticoncorrenziali sono nulle solo parzialmente, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dell'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.

  • art. 2, comma 3, l. 10 ottobre 1990, n. 287

    Richiamato quale base della nullità parziale delle clausole fideiussorie conformi allo schema illecito.

  • art. 101 TFUE

    Le clausole fideiussorie contrastanti con intese restrittive della concorrenza sono colpite da nullità parziale.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità colpisce solo le clausole incompatibili con l'intesa vietata, salvo che risulti una diversa volontà negoziale.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello sono precluse nuove allegazioni di fatto poste a base della dedotta nullità, se introducono un nuovo tema di indagine.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura su prova testimoniale richiede l'indicazione completa dei capitoli, dei testi, della decisività e della tempestività/ritualità dell'istanza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi configurabile in ipotesi molto ristrette e non consente di chiedere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La censura sulle presunzioni è ammissibile solo se il giudice abbia espresso un rifiuto motivato di trarre la presunzione o abbia violato i relativi paradigmi; non basta sollecitare una diversa lettura dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio anche in appello e in sede di legittimità, ma solo se la questione si fonda su fatti già acquisiti al processo; non è possibile introdurre in cassazione nuovi fatti costitutivi della nullità.
  • La deduzione della nullità parziale di una fideiussione "a valle" di un'intesa anticoncorrenziale richiede l'allegazione tempestiva degli elementi di fatto che dimostrino la riproduzione delle clausole illecite; in appello opera la preclusione dell'art. 345 c.p.c. rispetto a nuovi temi di indagine.
  • Chi censura l'interpretazione di un contratto deve denunciare specificamente la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale; non è sufficiente sostenere genericamente che il giudice abbia interpretato male la clausola.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale radicale.
  • La censura sull'omessa ammissione di una prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non indica in modo autosufficiente i capitoli di prova, i testi, la decisività della prova e la tempestività e ritualità dell'istanza.
  • La doglianza sulle presunzioni è ammissibile solo se il giudice abbia effettivamente rifiutato di applicare una presunzione o l'abbia applicata in violazione dei criteri di cui all'art. 2729 c.c.; altrimenti si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La valutazione di attendibilità, sufficienza e congruenza delle prove testimoniali appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti strettissimi consentiti dal sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniProveMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.