Cassazione Civile, Ordinanza n. 32730/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una società che assumeva di essere creditrice nei confronti di un nucleo familiare e di un trust da questi istituito: chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità dell'atto notarile istitutivo del trust e, subordinatamente, la sua inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c. Il Tribunale accolse la domanda subordinata dichiarando inefficace l'atto istitutivo del trust verso la società attrice; la Corte d'appello confermò. I soccombenti proposero ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) vizi motivazionali e violazione dell'art. 1938 c.c., sostenendo che la fideiussione invocata dalla società sarebbe nulla per mancanza dell'importo massimo garantito, con conseguente inesistenza del credito; 2) vizi motivazionali e violazione dell'art. 1957 c.c., deducendo la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria per mancata tempestiva attivazione entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e quindi il difetto di legittimazione attiva; 3) erroneità del rigetto dell'eccezione di inammissibilità della revocatoria, sostenendo che non sarebbe revocabile l'atto istitutivo del trust, considerato atto neutro, ma solo gli eventuali successivi atti di trasferimento dei beni nel patrimonio separato; 4) nullità per ultrapetizione, perché la Corte territoriale avrebbe dichiarato inefficace l'atto senza limiti quantitativi pur a fronte di un credito inferiore al valore dei beni in trust. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 20 novembre 2020 e il ricorso notificato il 9 settembre 2021, oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.; la successiva correzione chiesta dal ricorrente non incideva sulla decorrenza del termine, poiché riguardava solo la distrazione delle spese e non gli aspetti impugnati. In aggiunta, la Corte ha osservato che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 3 c.p.c. e perché le censure si limitavano a riproporre tesi già disattese in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, ritenendo la notificazione tardiva rispetto al termine ex art. 327 c.p.c. e precisando che la correzione dell'errore materiale della sentenza d'appello non riapriva i termini di impugnazione perché riguardava soltanto la distrazione delle spese. Ha altresì rilevato che, anche a voler esaminare il merito, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per carenza di autosufficienza e per mancato confronto con la decisione impugnata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e, trattandosi di ricorso dichiarato inammissibile successivamente al 30 gennaio 2013, è stato posto a loro carico anche l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della fideiussione in assenza dell'importo massimo garantito; la Corte non entra nel merito della doglianza perché assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
richiamato dai ricorrenti per dedurre la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria per mancata attivazione tempestiva; la censura non viene esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
norma posta a base della domanda subordinata di inefficacia dell'atto istitutivo del trust nei confronti del creditore.
il termine semestrale per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto il ricorso è stato notificato oltre tale termine, con conseguente tardività e inammissibilità.
la correzione dell'errore materiale sulla sentenza impugnata rileva ai fini del termine di impugnazione solo se incide sul contenuto sostanziale della decisione o svela errores in iudicando/in procedendo; se riguarda meri errori redazionali o elementi non oggetto di censura, non riapre né prolunga il termine.
il ricorso deve contenere un'esposizione chiara e autosufficiente dei fatti rilevanti, tale da consentire la comprensione della controversia e la valutazione dei motivi sulla sola base del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
è inammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione delle tesi difensive di merito senza specifica critica della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di ricorso dichiarato inammissibile dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, rendendo dovuto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale nella sentenza impugnata non riapre automaticamente i termini per ricorrere in cassazione: ciò avviene solo se la correzione incide sul contenuto sostanziale della decisione o evidenzia un errore che interferisce con il giudicato; se riguarda un mero aspetto redazionale o estraneo ai motivi di impugnazione, il termine decorre dalla pubblicazione originaria della sentenza.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere una esposizione chiara dei fatti e delle ragioni di censura; la mera riproposizione delle difese già respinte in appello, senza confronto con la ratio decidendi, integra un motivo inammissibile.
- È inammissibile il motivo che non coglie la ration decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre alla motivazione del giudice di merito una diversa valutazione degli stessi fatti o argomenti.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine di impugnazione, la Corte può dichiararne l'inammissibilità indipendentemente dall'esame delle questioni di merito dedotte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, nei casi previsti dalla legge, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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