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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23327/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva impugnato due contratti a tempo determinato intercorsi con la società datrice di lavoro, rispettivamente decorrenti dall'8 luglio 2016 e dal 1 marzo 2017 con successiva proroga fino al 31 maggio 2017, chiedendone la declaratoria di nullità e deducendo anche la violazione del diritto di prelazione/precedenza nelle assunzioni successive alla cessazione del rapporto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda: per il primo contratto aveva ravvisato una decadenza sostanziale, perché all'impugnazione stragiudiziale non era seguito il deposito del ricorso nel termine di 180 giorni; per il secondo aveva ritenuto applicabile la disciplina del d.lgs. n. 81/2015, quindi la regola di acausalità del contratto a termine, rilevando comunque l'indicazione di ragioni organizzative; aveva inoltre escluso che la dedotta violazione dei limiti quantitativi e del numero massimo di proroghe incidesse sulla validità del contratto, nonché che vi fosse stata assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni nei 12 mesi successivi o che il lavoratore avesse provato di appartenere a categorie titolari del diritto di precedenza nelle assunzioni a termine. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001 in relazione alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che l'impugnazione dell'ultimo contratto avrebbe dovuto estendersi ai precedenti perché tutti sarebbero stati utilizzati per far fronte a esigenze non temporanee ma strutturali di organico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata e introducesse una questione nuova, ossia l'abusivo ricorso complessivo al contratto a termine e la considerazione unitaria della sequenza contrattuale, questione non devoluta nei gradi di merito e quindi inammissibile per violazione del divieto di novum. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura era formalmente proposta per violazione e falsa applicazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile perché non attaccava le reali ragioni della decisione e introduceva un tema nuovo rispetto al giudizio di merito.

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    Invocato dal ricorrente per contestare la legittimità del termine apposto ai contratti; la Corte non entra nel merito della norma perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dal ricorrente a sostegno dell'asserita abusività della reiterazione dei contratti a termine; la Corte non ne esamina l'applicazione per difetto di pertinenza della censura.

  • d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato dalla Corte d'appello come disciplina applicabile al secondo contratto a termine, nel quadro della regola di acausalità del contratto a termine.

  • d.l. n. 34/2014

    Richiamato dalla Corte d'appello come fonte in linea con la disciplina successiva che prevedeva la acausalità del contratto a termine.

  • art. 23, comma 4, d.lgs. n. 81/2015

    La violazione del limite quantitativo di assunzioni a termine può rilevare sul piano sanzionatorio, ma non incide sulla validità del contratto.

  • art. 11 c.c.n.l.

    Le clausole collettive sulle assunzioni a tempo determinato vanno lette alla luce della normativa primaria vigente; nel caso concreto non è stata ravvisata alcuna violazione del limite di proroghe né della disciplina applicabile.

  • art. 24 d.lgs. n. 81/2015

    La Corte d'appello lo richiama in tema di diritto di precedenza nelle assunzioni, ritenendo che il lavoratore non avesse dimostrato di rientrare nelle categorie protette dalla norma collettiva in armonia con la legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata fatta applicazione della regola sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se introduce una questione diversa da quella trattata nei gradi di merito, è inammissibile come novum.
  • L'impugnazione di un singolo contratto a termine non consente, di per sé, di recuperare una diversa doglianza fondata sull'asserito abuso della reiterazione dei contratti, quando tale prospettazione non sia stata dedotta come fatto costitutivo della domanda originaria.
  • La violazione di limiti quantitativi o di altre previsioni collettive in materia di contratti a termine non incide automaticamente sulla validità del contratto se la disciplina speciale la collega a conseguenze di tipo sanzionatorio o ad altri effetti diversi dalla nullità.
  • La censura che prospetta un diritto di precedenza o di prelazione nelle assunzioni deve essere sorretta da allegazioni e prova specifiche circa i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge o dal contratto collettivo.
  • Le disposizioni collettive sui contratti a termine devono essere interpretate in coerenza con la normativa legale vigente che disciplina il rapporto e ne determina i limiti di operatività.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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