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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23222/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento del 24/5/2019 con cui, a seguito di ispezione, sono stati riqualificati come subordinati i rapporti intercorrenti tra una cooperativa sociale e i propri soci lavoratori per il periodo marzo 2014-febbraio 2019, con conseguente pretesa contributiva e sanzionatoria per complessivi euro 74.484,20 oltre accessori. La Corte d’appello ha confermato il rigetto delle domande della cooperativa, ritenendo non superata la presunzione di subordinazione ricavata dagli elementi istruttori e dal concreto atteggiarsi dei rapporti. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere di provare la subordinazione e il credito contributivo spettasse all’INPS e non alla cooperativa, e che l’erronea iscrizione dei soci nella gestione dipendenti non avesse valore confessori o dispositivi; 2) violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c., deducendo che la Corte d’appello avesse individuato la subordinazione in modo errato, senza valorizzare autonomia nell’organizzazione di turni e assenze, assenza di esclusiva e mancanza di assoggettamento a ordini e potere disciplinare; 3) violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. 338/1989 conv. in L. 389/1989 e dell’art. 2697 c.c., per avere considerato sufficiente, ai fini del minimale contributivo, la prova della maggiore rappresentatività delle sigle sindacali firmatarie sulla base di una circolare ministeriale, nonché per non aver dato rilievo alla pretesa rappresentatività di UNCI; 4) violazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 388/2000, per avere qualificato la vicenda come evasione contributiva e non come mera omissione, in assenza di occultamento doloso dei rapporti e dei compensi, e in presenza di iscrizione dei soci alla gestione dipendenti e di pretesa buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, quando la cooperativa abbia applicato un regime contributivo tipico del lavoro subordinato, spetta alla stessa fornire la prova contraria della natura autonoma delle prestazioni dei soci, poiché il riconoscimento della tutela previdenziale assimilata al lavoro subordinato presuppone comunque un accertamento in fatto sulla continuità e non saltuarietà della prestazione e non comporta automaticamente la subordinazione, ma nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato in modo congruo la subordinazione sulla base di elementi di fatto (inserimento stabile nella organizzazione, prestazioni continuative, assenza di rischio in capo ai soci, retribuzione proporzionata, modalità concordate di turnazione e presenza). Ha inoltre ribadito che la qualificazione del rapporto di lavoro è accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti propri dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e non mediante richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie; che l’onere di individuare il contratto collettivo maggiormente rappresentativo ai fini del minimale contributivo incombe sull’INPS e che tale onere era stato assolto con documentazione idonea; infine, ha confermato la qualificazione della violazione come evasione contributiva, perché l’occultamento dei dati contributivi e la quantificazione dell’obbligazione su una base imponibile non conforme integrano l’ipotesi più grave, salvo prova dell’assenza di intento fraudolento, non fornita dalla ricorrente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova della natura autonoma delle prestazioni dei soci, in presenza di un regime contributivo coerente con il lavoro subordinato già applicato dalla cooperativa, grava sulla parte che intende superare la qualificazione accertata in sede ispettiva e beneficiare di un diverso inquadramento previdenziale.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va desunta dal concreto atteggiarsi del rapporto e dagli indici fattuali di eterodirezione e inserimento nell’organizzazione aziendale, non dal solo nomen iuris o da formule regolamentari.

  • art. 2222 c.c.

    La dedotta autonomia non è sufficiente se non è dimostrata in concreto la prestazione d’opera senza subordinazione, rischio d’impresa o inserimento eterorganizzato nell’impresa cooperativa.

  • art. 1 d.l. 338/1989 conv. in L. 389/1989

    Il minimale contributivo si calcola sulla retribuzione dovuta in base al contratto collettivo nazionale applicabile; se vi sono più contratti nazionali, rileva quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

  • art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000

    L’omissione contributiva è configurabile solo quando il mancato versamento sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, senza occultamento dei dati essenziali.

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000

    La qualificazione in termini di evasione contributiva è corretta quando il datore occulti rapporti o imponibili e quantifichi l’obbligazione su base non conforme; in tal caso l’assenza di intento fraudolento deve essere provata dal datore stesso.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di legittimità non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, ma devono denunciare reali errori di sussunzione o di interpretazione della norma.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo della Cassazione sui criteri di qualificazione del rapporto è limitato ai vizi di omesso esame, illogicità o radicale carenza del ragionamento in fatto, non alla sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

  • art. 13, co. 1-quater, DPR 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui rapporti dei soci lavoratori di cooperativa, la qualificazione del rapporto non dipende dal solo assetto formale o dal regolamento interno, ma dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione e dall’effettivo inserimento del socio nell’organizzazione aziendale.
  • L’applicazione da parte della cooperativa di un regime contributivo proprio del lavoro subordinato non determina automaticamente la subordinazione, ma impone alla parte che invochi l’autonomia di offrire prova contraria specifica e coerente.
  • Ai fini del minimale contributivo, spetta all’ente previdenziale individuare e dimostrare il contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, potendo il giudice utilizzare la documentazione amministrativa prodotta se congrua e non specificamente contestata.
  • La nozione di subordinazione può essere desunta anche da indici sussidiari, valutati complessivamente: continuità della prestazione, inserimento stabile nell’impresa, assenza di rischio in capo al prestatore, retribuzione parametrata alla prestazione, turnazione concordata e funzionalità del servizio reso.
  • La qualificazione come evasione contributiva è giustificata quando il datore abbia occultato o rappresentato in modo non conforme la base imponibile e i rapporti rilevanti, mentre per degradare la fattispecie a mera omissione occorre che i dati siano comunque evincibili dalle denunce obbligatorie e che sia provata l’assenza di intento fraudolento.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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