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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23308/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione contro un avviso di addebito per euro 94.166,74, relativo a contributi e somme aggiuntive. L'INPS aveva accertato, in esito a verifiche ispettive, l'esistenza di due rapporti di lavoro subordinato con due soggetti addetti rispettivamente a portierato e pulizie, per il periodo 1 agosto 2016 - 30 gennaio 2020. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ripartito l'onere della prova e male apprezzato gli indici di subordinazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e contraddittoria; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel rapporto contrattuale formalmente autonomo con una ditta individuale riconducibile a uno dei lavoratori. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto sulla subordinazione, accertamento già compiuto in modo congruo e coerente dal giudice di merito sulla base di plurimi indici (esclusività della prestazione, continuità, compenso fisso, direttive impartite dalla società, uso di mezzi aziendali e dichiarazioni raccolte in sede ispettiva). Ha inoltre escluso sia la nullità per motivazione apparente, sia il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della società alle spese, a somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo l'avviso di addebito INPS per contributi omessi in relazione a due rapporti di lavoro qualificati come subordinati. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché di euro 3.000,00 in favore della Cassa ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., dando atto altresì dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va desunta dai criteri legali dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, valutando gli indici sussidiari nel loro complessivo interagire.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata inversione dell'onere della prova, poiché la Corte di merito ha deciso sulla base del quadro istruttorio complessivo e delle risultanze ispettive, valorizzando gli elementi offerti dall'ente previdenziale e rilevando l'assenza di prova contraria convincente da parte della società.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta lamentare un cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice disattende il principio di libera valutazione delle prove in presenza di una deroga normativa o applica un regime di valutazione errato; non è denunciabile il mero dissenso sul prudente apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non consente di criticare il mero accertamento di fatto della subordinazione, ma solo l'erronea individuazione dei criteri legali di qualificazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente sussiste solo se la sentenza, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca una motivazione effettiva e intellegibile; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta chiara, completa e coerente.

  • art. 111 Cost.

    È rispettato quando la decisione contiene una motivazione intelligibile, logicamente sviluppata e idonea a far comprendere il percorso argomentativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito secondo il procedimento camerale previsto per la trattazione accelerata, in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il giudizio è stato deciso in camera di consiglio nel rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte per responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per errata individuazione dei criteri legali della subordinazione o nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • Gli indici sussidiari della subordinazione devono essere valutati globalmente e nel loro reciproco intreccio: esclusività o prevalenza della prestazione, continuità, compenso fisso, direttive del committente e uso di mezzi aziendali possono concorrere a dimostrare l'eterodirezione.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice decide sulla base dell'intero quadro probatorio e reputa non convincente la prova contraria: la censura sull'onere della prova non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Le doglianze sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se il giudice ha utilizzato prove fuori dal processo o ha applicato un regime legale di valutazione errato; non lo sono se si contesta soltanto il peso attribuito alle prove.
  • La motivazione è apparente solo se manca un reale percorso argomentativo intellegibile; non basta che la parte non condivida la ricostruzione dei fatti operata dal giudice.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è in linea di massima precluso, non potendo la cassazione trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • Le dichiarazioni rese agli ispettori possono essere liberamente valutate dal giudice e, se coerenti con il resto del materiale istruttorio e non smentite da elementi contrari, possono assumere rilievo decisivo nella prova del rapporto di lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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