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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25028/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto la banca chiedendo, in proprio e quale asserito successore della società fallita, il risarcimento dei danni derivanti dalla dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella procedura di affidamento di lavori e forniture, nonché la ripetizione di somme corrisposte per interessi, oneri, commissioni e altri addebiti bancari ritenuti non dovuti, usurari o anatocistici. Il Tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo il ricorrente privo di legittimazione sostanziale rispetto alle pretese della società estinta, prescritte o infondate le ulteriori domande e tardiva o generica l'allegazione di rapporti bancari diversi da quelli inizialmente indicati. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che gli organi della procedura fallimentare avessero consapevolmente omesso di far valere e di includere nell'attivo le pretese verso la banca, manifestando una volontà remissoria comunicata alla banca, e aveva comunque ravvisato la prescrizione e l'infondatezza delle domande. Con cinque motivi il ricorrente ha dedotto: violazione delle norme sulla sorte dei crediti della società cancellata e sulla remissione del debito; violazione delle norme in materia di prescrizione, interruzione, responsabilità precontrattuale, ripetizione dell'indebito ed esibizione documentale; violazione delle norme sugli effetti dello stato passivo; illegittimo rigetto della richiesta ex art. 119 TUB e tardiva qualificazione delle ulteriori domande; nonché, infine, censure ripetitive già formulate nei precedenti motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente i crediti sociali, che si trasferiscono ai soci, salvo un'inequivoca manifestazione di volontà remissoria comunicata al debitore; la mancata iscrizione del credito nel bilancio finale, da sola, non è sufficiente. Tuttavia, ha rilevato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione non sulla sola omissione contabile, ma su ulteriori elementi: la piena conoscenza delle pretese da parte degli organi fallimentari, la loro consapevole mancata coltivazione e mancata inclusione nell'attivo, l'assenza di reclamo contro la cancellazione e la conoscenza della volontà remissoria da parte della banca. Il ricorrente non aveva censurato specificamente questa autonoma ratio decidendi. Le doglianze sulla prescrizione sono state ritenute irrilevanti o infondate: la domanda risarcitoria era comunque infondata perché la condotta dedotta era riconducibile alla responsabilità precontrattuale, rispetto alla quale erano stati richiesti danni non coerenti con l'interesse negativo e non erano state provate le spese; la domanda restitutoria relativa al conto corrente era comunque prescritta, essendo stata qualificata come solutoria la rimessa del 2002 e maturata la prescrizione prima della pretesa interruzione del 2014. La Corte ha inoltre ritenuto legittima l'individuazione della rimessa solutoria nell'ambito della CTU, nonché insindacabili in cassazione le valutazioni di merito sulla documentazione e sull'eventuale esistenza di un affidamento anteriore. La richiesta di esaminare ulteriori rapporti bancari era tardiva, perché i relativi elementi identificativi erano stati forniti soltanto nelle memorie ex art. 183 c.p.c., e comunque la richiesta ex art. 119 TUB era generica. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 16.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La sorte dei diritti della società dopo la cancellazione dal registro delle imprese è esaminata nel quadro del fenomeno successorio in favore dei soci, salvo rinuncia al credito.

  • art. 1236 c.c.

    La remissione del debito richiede una manifestazione di volontà del creditore, anche tacita o per comportamento concludente, purché inequivoca e comunicata al debitore, il quale può dichiarare di non volerne profittare in un congruo termine.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di pretesa rinuncia al credito sociale, l'onere di allegare e provare l'inequivoca volontà remissoria e la sua comunicazione al debitore grava sulla parte che invoca l'estinzione del credito.

  • art. 2943 c.c.

    È richiamato in relazione all'efficacia interruttiva della prescrizione, ritenuta nella fattispecie non idoneamente dimostrata o comunque irrilevante rispetto alle autonome ragioni di rigetto.

  • art. 2946 c.c.

    È applicato con riferimento alla prescrizione decennale della pretesa restitutoria relativa alle rimesse qualificate come solutorie.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato per la domanda risarcitoria, che la Corte ha ricondotto alla responsabilità precontrattuale in ragione della condotta asseritamente scorretta nella fase di affidamento degli appalti.

  • art. 2058 c.c.

    È richiamato nel motivo relativo alle conseguenze restitutorie e risarcitorie, senza incidere sull'esito del giudizio.

  • art. 2033 c.c.

    Disciplina la domanda di ripetizione dell'indebito, ritenuta prescritta per gli addebiti collegati alla rimessa solutoria del 2002.

  • art. 96, ultimo comma, L. Fall.

    Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia esclusivamente endofallimentare dello stato passivo; la Corte non ha deciso la questione, ritenendo comunque prescritta la domanda restitutoria.

  • art. 120 L. Fall.

    È richiamato nel motivo concernente gli effetti della procedura concorsuale e la possibilità di trattenere le somme distribuite, ma non conduce all'accoglimento, essendo risultata decisiva la prescrizione.

  • art. 119 TUB

    La richiesta di copia della documentazione bancaria deve contenere elementi minimi indispensabili per individuare i rapporti e i documenti richiesti; una richiesta generica non è sufficiente.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione documentale deve individuare specificamente i documenti richiesti; la mancata precisa indicazione non consente di supplire all'onere probatorio della parte.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Non consente di introdurre tardivamente rapporti bancari ulteriori, caratterizzati da diverso petitum e causa petendi rispetto a quelli dedotti nell'atto introduttivo.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del contratto, senza accoglimento della censura.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di esecuzione secondo buona fede, senza accoglimento della censura.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato in relazione ai doveri di correttezza nell'adempimento, senza accoglimento della censura.

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne ricavasse una violazione rilevante ai fini della decisione.

  • art. 36 L. Fall.

    La mancata proposizione del reclamo contro la richiesta di cancellazione è stata considerata, insieme ad altri elementi, come indice della consapevole volontà remissoria degli organi fallimentari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002, applicato dalla Corte per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue automaticamente i crediti sociali, che si trasferiscono ai soci, salvo che il creditore abbia manifestato, anche mediante comportamento concludente, un'inequivoca volontà di rimettere il debito e tale volontà sia stata comunicata al debitore, il quale non abbia dichiarato in un congruo termine di non volerne profittare.
  • La mancata iscrizione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non costituisce, da sola, prova della rinuncia al credito; chi invoca l'estinzione per remissione deve allegare e dimostrare una manifestazione abdicativa inequivoca, la consapevolezza del credito e la sua destinazione al debitore.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più autonome rationes decidendi, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte specificamente; la mancata contestazione di una ratio autonoma rende irrilevanti le censure rivolte alle altre.
  • La domanda risarcitoria per la violazione dei doveri di correttezza nella fase antecedente alla conclusione di un contratto è soggetta ai limiti propri della responsabilità precontrattuale e, in particolare, mira al ristoro dell'interesse negativo, non dei vantaggi che sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto non concluso o dalla riduzione di pregresse esposizioni debitorie.
  • In tema di conto corrente bancario, la banca che eccepisce la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito assolve l'onere di allegazione indicando la natura solutoria delle rimesse contestate, anche senza individuarle analiticamente; spetta al correntista provare che le rimesse abbiano invece natura meramente ripristinatoria.
  • L'individuazione, nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio e sulla base della documentazione acquisita, della natura solutoria di una rimessa e dell'eventuale esistenza di un affidamento costituisce valutazione di merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La richiesta di documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB deve contenere elementi minimi idonei a individuare i rapporti e i documenti richiesti; non possono essere introdotti per la prima volta nelle memorie ex art. 183 c.p.c. rapporti bancari diversi, con autonoma causa petendi e distinto petitum.
  • Una censura per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre contestazioni già formulate nei precedenti motivi senza individuare una specifica violazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoLiquidazione giudizialeProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniResponsabilità civileProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneNesso di causalità

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