Cassazione Civile, Ordinanza n. 34351/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il destinatario di una intimazione di pagamento, preceduta da cartella esattoriale emessa a seguito di ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni della normativa regionale sulla caccia, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario deducendo la prescrizione del credito. La controparte eccepiva l'inammissibilità e il rigetto, sostenendo che la cartella notificata in precedenza avesse interrotto la prescrizione. Nel corso del giudizio veniva prodotta l'ordinanza-ingiunzione originaria. Il giudice di pace dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo la controversia devoluta alle commissioni tributarie; il tribunale confermava, qualificando il credito come avente natura tributaria per essere iscritto a ruolo da un'amministrazione regionale e per coinvolgere atti prodromici alla riscossione. Con il ricorso per cassazione si denunciava la violazione delle norme sulla giurisdizione tributaria, sostenendo che la sanzione amministrativa per violazione del calendario venatorio non avesse natura tributaria e che, quindi, la cognizione spettasse al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Agrigento, affinché prosegua il giudizio e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto errata la qualificazione tributaria del credito: le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni della disciplina regionale sulla caccia, pur riscosse mediante cartella e intimazione di pagamento, non costituiscono entrate di natura tributaria e quindi non ricadono nella giurisdizione tributaria.
Norme richiamate
È la base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore avverso l'intimazione di pagamento.
Richiamato insieme alle norme sulla giurisdizione per censurare l'erronea attribuzione al giudice tributario.
art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La giurisdizione tributaria riguarda le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, nonché a rimborsi, riscossione, sanzioni, interessi e accessori connessi all'obbligazione tributaria.
art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; il testo non esplicita un principio interpretativo autonomo della Corte su questa norma.
art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Il rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette concerne solo le modalità di esazione e non muta la natura non tributaria della sanzione amministrativa.
art. 18 della legge della Regione Siciliana 1° settembre 1997, n. 33
È la disposizione violata che fonda l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di calendario venatorio.
d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non ne sviluppa una specifica applicazione.
Massime di principio
- Per individuare la giurisdizione nelle controversie relative a intimazioni di pagamento o cartelle esattoriali, occorre guardare alla natura sostanziale del credito fatto valere e non allo strumento utilizzato per la riscossione.
- La giurisdizione tributaria presuppone che il credito derivi da una pretesa impositiva della pubblica amministrazione; se il credito ha natura di sanzione amministrativa non tributaria, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
- Il rinvio dell'art. 27 l. n. 689/1981 alle modalità di riscossione delle imposte dirette non trasforma le sanzioni amministrative in entrate tributarie, ma disciplina soltanto il procedimento di esazione.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni della disciplina regionale sulla caccia non integrano, per l'ente creditore, un'entrata di natura tributaria.
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