Cassazione Civile, Ordinanza n. 24674/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa in relazione a un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro e alla sanzione amministrativa conseguente alla revoca dell’agevolazione per l’acquisto della c.d. "prima casa" con rogito del 2006. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il gravame del contribuente perché, a suo dire, non era stata dimostrata la notificazione dell’atto di appello e quindi non era verificabile la tempestiva costituzione in giudizio. Il ricorrente in cassazione deduceva otto motivi: (a) l’atto di appello era stato effettivamente notificato alle controparti e depositato in segreteria, come provato dagli atti del fascicolo; (b) esistenza di una diversa certificazione anagrafica relativa a un soggetto omonimo; (c) errata intestazione dell’avviso di accertamento/notifica a nome lievemente diverso e asserita mancata notifica al reale destinatario; (d) disconoscimento della firma sull’avviso di ricevimento; (e) mancato raggiungimento dello scopo della notifica perché recapitata a persona non collegata al destinatario; (f) nullità della cartella per omessa/notificata notifica dell’avviso di accertamento e della raccomandata informativa; (g) decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo per decorso del termine triennale; (h) erronea interpretazione dei requisiti dell’agevolazione "prima casa", che avrebbe richiesto solo la residenza nel comune e non l’adibizione ad abitazione principale, con conseguente irrilevanza della concessione in uso a coniuge e figlia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando dall’acquisizione del fascicolo di merito che l’originale dell’atto di appello era stato regolarmente trasmesso a mezzo posta alla segreteria della Commissione tributaria regionale con la documentazione attestante la notifica alle controparti. Ha quindi ritenuto che il contribuente avesse adempiuto alle condizioni previste dagli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992 per la costituzione in appello. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame del merito dell’appello e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro di censura per omesso esame di un fatto decisivo
art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la rituale costituzione dell’appellante richiede il deposito, entro trenta giorni, dell’originale del ricorso notificato o di copia con la ricevuta di spedizione
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiama per l’appello la disciplina del deposito dell’atto notificato ai fini della costituzione in giudizio
l’errore sulla mancata percezione del deposito dell’atto di appello, se relativo a fatto non controverso, è riconducibile all’errore di fatto revocatorio
richiamato nel passaggio relativo alla notificazione dell’atto notificato
art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per l’attuale denominazione dell’organo di rinvio, Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello, la costituzione rituale dell’appellante richiede il deposito in segreteria, entro il termine di legge, dell’originale dell’atto notificato o della copia con la prova della spedizione; in difetto, l’appello è inammissibile e la relativa sanzione è rilevabile d’ufficio.
- L’accertamento del giudice di merito circa l’avvenuto o meno deposito dell’atto di appello è, di regola, un accertamento di fatto; tuttavia, se il ricorrente dimostra che il giudice ha erroneamente percepito un fatto decisivo e non controverso, la censura può essere veicolata come errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
- L’errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione immediata e obiettiva di un fatto risultante dagli atti e non controverso tra le parti; se invece il fatto è contestato, la preclusione alla revocazione non opera nei medesimi termini richiamati dal giudice di merito.
- Se dal fascicolo risulta che l’atto di appello è stato tempestivamente spedito alla segreteria del giudice di secondo grado con la prova della notificazione alle controparti, deve escludersi l’inammissibilità dell’appello per difetto di costituzione.
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