Cassazione Civile, Ordinanza n. 21478/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento relativo agli estimi catastali di un immobile sito in Roma. La C.T.R. del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio ritenendo invalida la notificazione perché effettuata tramite un operatore di posta privata. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) la violazione delle norme che, a suo dire, consentirebbero la notificazione di atti giudiziari tramite operatori postali privati licenziatari, sostenendo che la consegna a tali soggetti avrebbe lo stesso valore legale della consegna a Poste Italiane; (2) la violazione dell’art. 156 c.p.c., perché l’eventuale nullità della notificazione sarebbe stata sanata dalla costituzione della controparte; ha inoltre insistito sulla tempestività dell’appello, affermando che l’atto era stato consegnato all’operatore entro il termine lungo d’impugnazione. La società contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, perché la notificazione eseguita tramite operatore di posta privata privo di titolo abilitativo era nulla e, nel caso concreto, mancava prova idonea della tempestiva consegna dell’atto all’operatore o della sua ricezione entro il termine di impugnazione. La sanatoria per effetto della costituzione della parte destinataria non poteva superare il difetto di prova sulla tempestività della notifica. Conseguentemente l’Agenzia è stata condannata alle spese di lite e, per effetto della conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione finale, anche alle somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la liberalizzazione dei servizi postali e la validità delle notifiche tramite operatori privati.
art. 16, comma 3, d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle notificazioni nel processo tributario.
art. 58, comma 3, d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle notificazioni nel processo tributario.
Richiamato in tema di termine lungo per l’impugnazione.
La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo mediante costituzione della controparte, ma la sanatoria non elimina il problema della prova della tempestività della notifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del primo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
Usato per la proposta di definizione accelerata; la decisione finale conforme alla proposta consente l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per le memorie depositate dalla ricorrente.
Applicato in conseguenza della conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione finale, con condanna della parte soccombente a somme equitative e in favore della cassa delle ammende.
art. 4 d.l. n. 261/1999
Richiamato come disposizione che riservava il servizio postale universale e i relativi poteri certificativi, rilevante per la validità delle notifiche.
Richiamato per la disciplina introdotta sull’art. 380-bis c.p.c. e sulla connessa disciplina sanzionatoria.
Indicata come norma che ha completato la liberalizzazione del settore postale, eliminando l’esclusiva residua per la notifica degli atti giudiziari.
Richiamato come tappa del processo di liberalizzazione dei servizi postali.
Massime di principio
- La notificazione di un atto processuale eseguita tramite operatore di posta privata privo del necessario titolo abilitativo è nulla e non inesistente; il vizio è quindi astrattamente sanabile per raggiungimento dello scopo mediante costituzione del destinatario.
- La sanatoria della nullità della notificazione non sana, però, il difetto di tempestività dell’impugnazione: se manca prova certa della data di consegna dell’atto all’operatore o della ricezione entro il termine decadenziale, l’impugnazione resta tardiva.
- In materia di notificazioni affidate a operatori privati privi di poteri certificativi, la certezza legale della data di spedizione/consegna non può essere desunta dalla sola indicazione unilaterale dell’operatore o dalla mancata contestazione del destinatario, occorrendo un riscontro documentale idoneo o il riconoscimento della data da parte del destinatario.
- Nel processo tributario, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello è corretta quando l’appellante non dimostra in modo affidabile che la notificazione, pur nulla ma sanabile, sia stata comunque effettuata entro il termine di impugnazione.
- Quando la decisione di legittimità coincide con la proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale reazione all’inutile prosecuzione del giudizio dopo una prima delibazione negativa.
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